Art. 2018 c.c. Diritti del ricorrente durante il termine per l’opposizione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Durante il termine stabilito dall’art. 2016, il ricorrente può compiere tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigerne il pagamento mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.