Art. 2013 c.c. Girata per incasso o per procura

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se alla girata è apposta una clausola che importa conferimento di una procura per incasso, il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo, ma non può girare il titolo, fuorché per procura.

2. L’emittente può opporre al giratario per procura soltanto le eccezioni opponibili al girante.

3. L’efficacia della girata per procura non cessa per la morte o per la sopravvenuta incapacità del girante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.