Art. 2011 c.c. Effetti della girata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.

2. Se il titolo è girato in bianco, il possessore può riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona, ovvero può girare di nuovo il titolo o trasmetterlo a un terzo senza riempire la girata o senza apporne una nuova.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.