Art. 2009 c.c. Forma della girata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La girata deve essere scritta sul titolo e sottoscritta dal girante.

2. È valida la girata anche se non contiene l’indicazione del giratario.

3. La girata al portatore vale come girata in bianco.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.