Art. 2017 c.c. Opposizione del detentore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.
2. L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
3. Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.