Art. 2017 c.c. Opposizione del detentore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi al ricorrente e al debitore.

2. L’opposizione non è ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.

3. Se l’opposizione è respinta, il titolo è consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.