Art. 2006 c.c. Smarrimento e sottrazione del titolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo disposizioni di leggi speciali, non è ammesso l’ammortamento dei titoli al portatore smarriti o sottratti.

2. Tuttavia chi denunzia all’emittente lo smarrimento o la sottrazione d’un titolo al portatore e gliene fornisce la prova ha diritto alla prestazione e agli accessori della medesima, decorso il termine di prescrizione del titolo.

3. Il debitore che esegue la prestazione a favore del possessore del titolo prima del termine suddetto è liberato, salvo che si provi che egli conoscesse il vizio del possesso del presentatore.

4. Se i titoli smarriti o sottratti sono azioni al portatore, il denunziante può essere autorizzato dal tribunale, previa cauzione, se del caso, a esercitare i diritti inerenti alle azioni anche prima del termine di prescrizione, fino a quando i titoli noli vengano presentati da altri.

5. È salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto del denunziante verso il possessore del titolo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.