Art. 2007 c.c. Distruzione del titolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il possessore del titolo al portatore, che ne provi la distruzione, ha diritto di chiedere all’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente.

2. Le spese sono a carico del richiedente.

3. Se la prova della distruzione non è raggiunta, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.