Art. 2004 c.c. Limitazione della libertà di emissione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di danaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.