Art. 1986 c.c. Annullamento e risoluzione del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
2. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.