Art. 1986 c.c. Annullamento e risoluzione del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.

2. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.