Art. 1985 c.c. Recesso del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore può recedere dal contratto offrendo il pagamento del capitale e degli interessi a coloro con i quali ha contrattato o che hanno aderito alla cessione. Il recesso ha effetto dal giorno del pagamento.
2. Il debitore è tenuto al rimborso delle spese di gestione.