Art. 1978 c.c. Forma
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
2. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
1. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.
2. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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