Art. 1978 c.c. Forma

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cessione dei beni si deve fare per iscritto, sotto pena di nullità.

2. Se tra i beni ceduti esistono crediti, si osservano le disposizione degli articoli 1264 e 1265.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.