Art. 1983 c.c. Controllo del debitore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il debitore ha diritto di controllare la gestione e di averne il rendiconto alla fine della liquidazione, o alla fine di ogni anno se la gestione dura più di un anno.
2. Se è stato nominato un liquidatore, questi deve rendere il conto anche al debitore.