Art. 1977 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La cessione dei beni ai creditori è il contratto col quale il debitore incarica i suoi creditori o alcuni di essi di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei loro crediti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1977 c.c. apre il capo XXIV del titolo III del libro quarto, dedicato alla cessione dei beni ai creditori, comunemente indicata con l’espressione latina cessio bonorum. La norma ne fornisce la nozione: si tratta del contratto con cui il debitore incarica i suoi creditori, o alcuni di essi, di liquidare tutte o alcune sue attività e di ripartirne tra loro il ricavato in soddisfacimento dei rispettivi crediti.

L’istituto risponde a un’esigenza pratica precisa: consentire al debitore in difficoltà di evitare le esecuzioni individuali, con i loro costi e la loro dispersione di valore, affidando ai creditori stessi una liquidazione ordinata e concordata del patrimonio. Per i creditori, il vantaggio sta nella possibilità di gestire direttamente la vendita dei beni, con tempi e modalità più efficienti di quelli dell’espropriazione forzata. La cessione dei beni è, in questo senso, uno strumento privatistico di composizione della crisi, che ha costituito per decenni il modello di riferimento del concordato preventivo con cessione dei beni.

Il testo dell’articolo non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice civile del 1942.

Contenuto della disposizione

Natura e causa. La cessione dei beni è un contratto con funzione solutoria: non realizza immediatamente l’estinzione dei debiti, ma è finalizzata al loro soddisfacimento attraverso la liquidazione del patrimonio. Il tratto caratterizzante è l’intento, comune al cedente e ai cessionari, di trasformare in denaro i beni del debitore per distribuirne il ricavato. Non basta, quindi, che il debitore dichiari genericamente di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori: occorre un incarico inequivoco a liquidare e a ripartire.

Assenza di effetto traslativo. Nonostante il termine “cessione”, il contratto non trasferisce la proprietà dei beni ai creditori. Questi acquistano soltanto il potere di amministrarli e di disporne ai fini della liquidazione (art. 1979 c.c.), mentre il debitore ne resta titolare ma perde il potere di disposizione (art. 1980 c.c.). La giurisprudenza ricostruisce il rapporto, sul piano interno, come un mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse dei mandatari (cosiddetto mandato in rem propriam) e, sul piano esterno, come un potere di rappresentanza sostanziale e processuale.

Oggetto. La cessione può riguardare l’intero patrimonio del debitore o soltanto alcune attività. In quest’ultimo caso i creditori cessionari non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute (art. 1980, terzo comma, c.c.).

Parti. La cessione può essere stipulata con tutti i creditori o con alcuni di essi. I creditori anteriori che non vi hanno partecipato conservano il diritto di agire esecutivamente anche sui beni ceduti (art. 1980, secondo comma, c.c.): il contratto non è loro opponibile come limite all’azione esecutiva.

Forma. La cessione richiede la forma scritta a pena di nullità; se tra i beni ceduti vi sono crediti, si applicano le regole sulla notificazione al debitore ceduto e sull’efficacia nei confronti dei terzi (art. 1978 c.c., che richiama gli artt. 1264 e 1265 c.c.).

Effetto liberatorio. Salvo patto contrario, il debitore è liberato solo quando i creditori ricevono la parte loro spettante sul ricavato, e nei limiti di quanto ricevuto (art. 1984 c.c.). La cessione è dunque, di regola, pro solvendo: l’eventuale residuo dei crediti rimane dovuto, mentre l’eventuale eccedenza del ricavato spetta al debitore. Le parti possono tuttavia convenire una cessione pro soluto, con liberazione immediata o forfettaria.

Profili applicativi

La prima questione pratica riguarda la qualificazione del contratto. Occorre distinguere la cessione dei beni dalla datio in solutum (art. 1197 c.c.), con cui il debitore trasferisce un bene in luogo dell’adempimento ed è immediatamente liberato, e dalla cessione del credito in funzione solutoria. Nella cessio bonorum il bene non passa in proprietà ai creditori: questi lo vendono come mandatari e si soddisfano sul prezzo. La differenza ha ricadute rilevanti anche sul piano fiscale e su quello della revocatoria.

Nella redazione dell’atto è opportuno indicare con precisione i beni ceduti, le modalità e i tempi della liquidazione, i criteri di ripartizione, l’eventuale nomina di un liquidatore e il regime della liberazione. Le parti possono apporre al contratto un termine finale. Il debitore conserva il diritto di controllare la gestione e di ottenere il rendiconto alla fine della liquidazione o annualmente (art. 1983 c.c.), nonché la facoltà di recedere offrendo il pagamento del capitale e degli interessi (art. 1985 c.c.).

Va ricordato, infine, che i creditori cessionari, quando partecipano alla vendita dei beni nel proprio interesse, assumono la veste sostanziale di parte dell’atto, con le relative conseguenze anche tributarie. Il debitore, per contro, conserva la titolarità delle azioni relative ai beni ceduti e può esercitarle senza necessità di coinvolgere i cessionari.

Un errore frequente è ritenere che la cessione impedisca qualsiasi azione esecutiva sui beni: essa vincola soltanto i creditori aderenti, mentre i creditori estranei possono pignorare anche i beni ceduti, salvo il diritto dei cessionari a ottenere l’eventuale residuo del ricavato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 25 giugno 1981, n. 4135: il contratto ha funzione solutoria ed è caratterizzato dall’intento comune di liquidare il patrimonio del debitore; non basta una generica messa a disposizione dei beni, ma occorre un’inequivoca volontà di conferire ai creditori il mandato a liquidare e a soddisfarsi sul ricavato.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre 1988, n. 6853: la cessione si configura come mandato irrevocabile conferito anche nell’interesse dei mandatari e, verso l’esterno, come potere di rappresentanza dei cessionari; questi possono ottenere dal giudice dell’esecuzione il residuo del ricavato della vendita forzata promossa da creditori estranei alla cessione.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 giugno 1990, n. 5177: ai cessionari spetta soltanto un potere di disposizione finalizzato alla liquidazione, sicché il debitore conserva la titolarità e l’esercizio delle azioni relative ai beni ceduti, senza che occorra il litisconsorzio dei creditori.
  • Cassazione civile, sez. I, 21 gennaio 1993, n. 709: salvo patto contrario la cessione non trasferisce la proprietà dei beni né libera immediatamente il debitore, che è liberato solo quando i creditori conseguono sul ricavato le somme loro spettanti.
  • Cassazione civile, sez. I, 1 giugno 1999, n. 5306: la figura generale della cessione dei beni si sostanzia in un mandato irrevocabile a gestire e liquidare i beni del debitore, privo di efficacia traslativa della proprietà.
  • Cassazione civile, sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16013: la cessione dei beni regolata dal codice civile, distinta da quella con cui si attua il concordato preventivo, può legittimamente essere sottoposta a un termine finale.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, 24 ottobre 2005, n. 20580: il creditore cessionario che stipula la vendita di un immobile ceduto partecipa all’atto anche nel proprio interesse e ne assume la veste sostanziale di parte, rispondendo solidalmente dell’imposta.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 marzo 2014, n. 6022: la cessio bonorum è il modello di riferimento del concordato con cessione, ma la sua disciplina non si applica pedissequamente alla procedura concorsuale, soprattutto per l’effetto esdebitatorio verso tutti i creditori che deriva dall’esecuzione del concordato.

Rapporti con altre norme

  • Artt. 1978-1986 c.c.: completano la disciplina dell’istituto (forma, poteri dei cessionari, effetti, ripartizione, controllo del debitore, liberazione, recesso, annullamento e risoluzione).
  • Artt. 1703 e 1723, secondo comma, c.c.: la disciplina del mandato, e in particolare del mandato conferito anche nell’interesse del mandatario, è il modello cui la giurisprudenza riconduce il rapporto interno.
  • Art. 1197 c.c.: la prestazione in luogo dell’adempimento trasferisce il bene e libera il debitore, a differenza della cessione dei beni.
  • Artt. 1264 e 1265 c.c.: richiamati dall’art. 1978 c.c. quando tra i beni ceduti vi sono crediti.
  • Art. 2740 c.c.: la cessione non deroga alla responsabilità patrimoniale del debitore verso i creditori che non vi hanno partecipato.
  • Art. 2901 c.c.: la cessione, come ogni atto dispositivo del patrimonio, può essere esposta all’azione revocatoria ricorrendone i presupposti.
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14): disciplina il concordato preventivo liquidatorio, che si ispira alla cessio bonorum ma ne differisce per natura concorsuale ed effetti esdebitatori.