Art. 1962 c.c. Durata dell’anticresi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’anticresi dura finchè il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l’immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

2. In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

3. Se è stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.