1. L’anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinchè il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1960 c.c. apre il capo dedicato all’anticresi, contratto di garanzia con cui il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore perché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e poi al capitale. L’istituto, di antica tradizione, consente di soddisfare il credito in modo graduale attraverso il reddito del bene, senza che il debitore perda la proprietà.
La funzione è duplice: di garanzia, perché il creditore trattiene l’immobile fino all’estinzione del debito, e di soddisfazione, perché i frutti riducono progressivamente il credito. A differenza di pegno e ipoteca, però, l’anticresi non attribuisce un diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene né il potere di espropriarlo con preferenza. Il testo è invariato dal 1942 e l’istituto, pur poco diffuso, riaffiora nella prassi dei prestiti tra privati garantiti dalla consegna di un immobile.
Contenuto della disposizione
Dalla definizione emergono gli elementi essenziali:
i soggetti: il creditore anticretico e il costituente, che può essere il debitore o un terzo proprietario;
l’oggetto: un bene immobile fruttifero, da consegnare materialmente al creditore; la consegna è oggetto di un’obbligazione, sicché il contratto è consensuale e non reale;
la causa di garanzia: il rapporto è accessorio a un credito, di cui segue le sorti;
il meccanismo di imputazione: i frutti percepiti vanno imputati prima agli interessi, se dovuti, e poi al capitale, secondo la cosiddetta anticresi estintiva; le parti possono convenire che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte (anticresi compensativa, art. 1964 c.c.).
Il contratto richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 7, c.c.) ed è soggetto a trascrizione (art. 2643, n. 12, c.c.) per essere opponibile ai terzi acquirenti dell’immobile. Durata massima di dieci anni, obblighi del creditore di pagare tributi e pesi e di conservare il bene, divieto del patto commissorio sono disciplinati dagli articoli successivi.
Profili applicativi
Il tema più delicato è la linea di confine con il patto commissorio. Il creditore anticretico gode e trattiene l’immobile, ma non può acquistarne la proprietà per effetto dell’inadempimento: un accordo in tal senso è nullo (art. 1963 c.c.) e la nullità colpisce qualsiasi negozio, anche apparentemente lecito, usato per ottenere quel risultato. Accade spesso che scritture private denominate vendita, con consegna delle chiavi a fronte di un prestito, vengano riqualificate dal giudice, che ricerca la comune intenzione delle parti oltre le parole usate: se lo scopo era garantire la restituzione di una somma, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può essere dichiarata nulla per frode al divieto, mentre l’assetto pattizio compatibile con lo schema legale può essere qualificato come anticresi.
Nella pratica occorre curare la redazione: indicare il credito garantito, gli interessi pattuiti, la durata, i criteri di rendicontazione dei frutti, gli obblighi di manutenzione. Il debitore può chiedere la restituzione dell’immobile pagando il residuo; il creditore deve rendere il conto dei frutti percepiti. In mancanza di trascrizione, il creditore non può opporre il proprio diritto a chi abbia acquistato e trascritto prima.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. II, 11 luglio 1969, n. 2548: l’anticresi crea un rapporto accessorio di garanzia che attribuisce al creditore la ritenzione dell’immobile fino all’integrale soddisfacimento e la facoltà di fare suoi i frutti; non può realizzare lo scopo di sostituire al credito la proprietà del bene, perché il patto sarebbe nullo.
Cassazione civile, sez. III, n. 1866/1983: il contratto è soggetto a trascrizione e gli atti di trasferimento del bene sono inefficaci verso il creditore solo se il contratto è stato trascritto prima; rientra nello schema legale anche l’imputazione dei frutti ai soli interessi, e l’invalidità della clausola di rinnovo oltre il decennio o del patto commissorio non si propaga al contratto.
Cassazione civile, sez. II, 12 gennaio 2009, n. 437: il divieto di patto commissorio, richiamato per l’anticresi dall’art. 1963 c.c., colpisce qualsiasi negozio utilizzato per assoggettare il debitore al trasferimento del bene in caso di mancata estinzione del debito, come la facoltà del creditore di pretendere il trasferimento, anche oneroso, dell’immobile dato in anticresi.
Cassazione civile, sez. II, ord. 11 febbraio 2025, n. 3532: la vendita con patto di riscatto stipulata a scopo di garanzia di un mutuo è nulla per frode al divieto di patto commissorio; il patto marciano è lecito solo se prevede una stima imparziale e oggettiva del bene.
Tribunale di Larino, 2 maggio 2023, n. 231: la scrittura che dichiara di vendere un fabbricato, priva dei dati catastali, accompagnata dalla consegna delle chiavi a garanzia di un prestito e seguita dal pagamento dei tributi da parte del creditore, va qualificata come anticresi, con diritto del debitore alla restituzione del bene previo pagamento di capitale e interessi.
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1961-1964 c.c. completano la disciplina: obblighi del creditore e diritto di restituzione, durata massima decennale, divieto del patto commissorio, anticresi compensativa. L’art. 1350, n. 7, c.c. impone la forma scritta e l’art. 2643, n. 12, c.c. la trascrizione. Il divieto generale del patto commissorio è nell’art. 2744 c.c.; la frode alla legge nell’art. 1344 c.c. L’istituto va confrontato con il pegno (art. 2784 c.c.), che riguarda beni mobili e attribuisce prelazione, e con l’ipoteca (art. 2808 c.c.), che non comporta lo spossessamento. Per l’imputazione dei frutti valgono, in quanto compatibili, gli artt. 1194 c.c. sull’imputazione agli interessi e 1148 c.c. sui frutti; le spese per migliorie sono regolate dall’art. 1150 c.c.
Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1960 c.c. apre il capo dedicato all’anticresi, contratto di garanzia con cui il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore perché questi ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e poi al capitale. L’istituto, di antica tradizione, consente di soddisfare il credito in modo graduale attraverso il reddito del bene, senza che il debitore perda la proprietà.
La funzione è duplice: di garanzia, perché il creditore trattiene l’immobile fino all’estinzione del debito, e di soddisfazione, perché i frutti riducono progressivamente il credito. A differenza di pegno e ipoteca, però, l’anticresi non attribuisce un diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene né il potere di espropriarlo con preferenza. Il testo è invariato dal 1942 e l’istituto, pur poco diffuso, riaffiora nella prassi dei prestiti tra privati garantiti dalla consegna di un immobile.
Contenuto della disposizione
Dalla definizione emergono gli elementi essenziali:
Il contratto richiede la forma scritta a pena di nullità (art. 1350, n. 7, c.c.) ed è soggetto a trascrizione (art. 2643, n. 12, c.c.) per essere opponibile ai terzi acquirenti dell’immobile. Durata massima di dieci anni, obblighi del creditore di pagare tributi e pesi e di conservare il bene, divieto del patto commissorio sono disciplinati dagli articoli successivi.
Profili applicativi
Il tema più delicato è la linea di confine con il patto commissorio. Il creditore anticretico gode e trattiene l’immobile, ma non può acquistarne la proprietà per effetto dell’inadempimento: un accordo in tal senso è nullo (art. 1963 c.c.) e la nullità colpisce qualsiasi negozio, anche apparentemente lecito, usato per ottenere quel risultato. Accade spesso che scritture private denominate vendita, con consegna delle chiavi a fronte di un prestito, vengano riqualificate dal giudice, che ricerca la comune intenzione delle parti oltre le parole usate: se lo scopo era garantire la restituzione di una somma, la vendita con patto di riscatto o di retrovendita può essere dichiarata nulla per frode al divieto, mentre l’assetto pattizio compatibile con lo schema legale può essere qualificato come anticresi.
Nella pratica occorre curare la redazione: indicare il credito garantito, gli interessi pattuiti, la durata, i criteri di rendicontazione dei frutti, gli obblighi di manutenzione. Il debitore può chiedere la restituzione dell’immobile pagando il residuo; il creditore deve rendere il conto dei frutti percepiti. In mancanza di trascrizione, il creditore non può opporre il proprio diritto a chi abbia acquistato e trascritto prima.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1961-1964 c.c. completano la disciplina: obblighi del creditore e diritto di restituzione, durata massima decennale, divieto del patto commissorio, anticresi compensativa. L’art. 1350, n. 7, c.c. impone la forma scritta e l’art. 2643, n. 12, c.c. la trascrizione. Il divieto generale del patto commissorio è nell’art. 2744 c.c.; la frode alla legge nell’art. 1344 c.c. L’istituto va confrontato con il pegno (art. 2784 c.c.), che riguarda beni mobili e attribuisce prelazione, e con l’ipoteca (art. 2808 c.c.), che non comporta lo spossessamento. Per l’imputazione dei frutti valgono, in quanto compatibili, gli artt. 1194 c.c. sull’imputazione agli interessi e 1148 c.c. sui frutti; le spese per migliorie sono regolate dall’art. 1150 c.c.