Art. 1963 c.c. Divieto del patto commissorio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con cui si conviene che la proprietà dell’immobile passi al creditore nel caso di mancato pagamento del debito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.