Art. 1959 c.c. Sopravvenuta insolvenza del mandante o del terzo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se, dopo l’accettazione dell’incarico, le condizioni patrimoniali di colui che lo ha conferito o del terzo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, colui che ha accettato l’incarico non può essere costretto ad eseguirlo.
2. Si applica inoltre la disposizione dell’art. 1956.