Art. 1941 c.c. Limiti della fideiussione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

2. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

3. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1941 c.c. fissa i limiti oggettivi della fideiussione. Anche qui opera il principio di accessorietà: il fideiussore garantisce il debito altrui e non può essere tenuto a più, o in modo più gravoso, di quanto lo sia il debitore principale. Si suole dire che il fideiussore non può essere obbligato in duriorem causam. La garanzia può invece essere più leggera dell’obbligazione garantita, perché ciò non altera la sua funzione di rafforzamento del credito.

La norma, invariata dal 1942, tutela il garante, che spesso presta la fideiussione senza corrispettivo, e assicura la coerenza tra l’obbligazione di garanzia e quella principale, alla quale il fideiussore potrà rivolgersi in via di regresso.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in tre commi.

  • Divieto di eccedenza (primo comma): la fideiussione non può superare ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose. Il confronto riguarda l’ammontare, ma anche le modalità della prestazione: tempo, luogo, interessi, termini di esigibilità.
  • Fideiussione ridotta (secondo comma): la garanzia può essere prestata per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose, ad esempio con un tetto inferiore al debito, per una durata limitata o subordinando l’obbligo del garante a una condizione non prevista per il debitore.
  • Riduzione automatica (terzo comma): la fideiussione eccedente o più onerosa non è nulla, ma valida nei limiti dell’obbligazione principale. È un’ipotesi di conservazione del contratto mediante riduzione legale, che opera senza bisogno di indagare la volontà delle parti.

Il limite è dinamico: il fideiussore risponde della misura del debito come accertata nei confronti del debitore principale e non oltre. Gli accessori del debito principale, interessi e spese, sono compresi nella garanzia secondo l’art. 1942 c.c., nella stessa misura dovuta dal debitore, salvo patto più favorevole al garante.

Profili applicativi

Nella pratica il problema si pone soprattutto nelle fideiussioni bancarie e negli accordi tra privati. Clausole che pongono a carico del fideiussore obblighi non gravanti sul debitore, come l’adeguamento del massimale all’inflazione su un debito di valuta, sono state ritenute nulle perché trasformano l’obbligazione garantita. Allo stesso modo il fideiussore non risponde di un maggior danno accertato nei confronti del solo garante quando la condanna del debitore principale per un importo inferiore è passata in giudicato.

Va però distinto ciò che il fideiussore deve come garante da ciò che deve per il proprio inadempimento. Gli interessi di mora per il ritardo del fideiussore nel pagare dopo la richiesta non costituiscono un ampliamento della garanzia ma una conseguenza della sua mora, e possono superare il massimale. Viceversa, raggiunto il tetto della garanzia anche per il cumulo degli interessi del debitore, l’obbligo fideiussorio si esaurisce, salvo appunto gli interessi legali per il ritardo del garante.

Il secondo comma legittima le fideiussioni a tempo e quelle condizionate: il creditore che accetta una garanzia limitata nel tempo non può pretendere dal fideiussore il pagamento di inadempimenti verificatisi dopo la scadenza. Chi redige la garanzia deve quindi definire con cura importo, durata e accessori coperti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2004, n. 23967: per gli artt. 1936, 1941 e 1942 c.c. l’obbligazione del fideiussore ha oggetto identico a quella principale e non può essere più onerosa; è nulla, anche d’ufficio, la clausola che adegua all’indice ISTAT il massimale, trasformando il debito di valuta garantito in debito di valore.
  • Cassazione civile, sez. III, 30 dicembre 2014, n. 27531: è consentito fissare alla fideiussione una durata inferiore a quella del rapporto garantito, anche per un mutuo, in forza del secondo comma; il fideiussore non risponde degli inadempimenti successivi alla scadenza della garanzia.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 aprile 2017, n. 8905: la fideiussione può essere limitata nell’ammontare e nelle condizioni purché meno onerose; nel caso, è stata ritenuta valida una garanzia per un importo inferiore al debito, con interessi convenzionali più elevati, non vertendo la garanzia sull’identico debito per capitale.
  • Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 1991, n. 10398: passata in giudicato la condanna del debitore principale, il creditore non può ottenere in appello dal solo fideiussore una maggiore quantificazione del danno, perché l’obbligazione fideiussoria non può eccedere quanto dovuto dal debitore.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 gennaio 1985, n. 103: la fideiussione limitata a un ammontare determinato cessa quando il tetto è raggiunto, anche per effetto degli interessi moratori ultralegali del debitore; la mora del fideiussore non fa rivivere la garanzia, ma obbliga soltanto agli interessi legali oltre il tetto.

Rapporti con altre norme

L’art. 1941 c.c. si collega all’art. 1936 c.c., che definisce l’accessorietà, all’art. 1939 c.c. sulla validità e all’art. 1942 c.c. sull’estensione agli accessori. Le eccezioni opponibili dal fideiussore sono regolate dall’art. 1945 c.c., la liberazione dagli artt. 1955-1957 c.c. Il massimale nelle obbligazioni future è imposto dall’art. 1938 c.c.; la riduzione automatica del terzo comma è un caso di conservazione analogo all’art. 1419, secondo comma, c.c. Gli interessi per la mora del fideiussore seguono l’art. 1224 c.c.