Art. 1941 c.c. Limiti della fideiussione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.
2. Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.
3. La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1941 c.c. fissa i limiti oggettivi della fideiussione. Anche qui opera il principio di accessorietà: il fideiussore garantisce il debito altrui e non può essere tenuto a più, o in modo più gravoso, di quanto lo sia il debitore principale. Si suole dire che il fideiussore non può essere obbligato in duriorem causam. La garanzia può invece essere più leggera dell’obbligazione garantita, perché ciò non altera la sua funzione di rafforzamento del credito.
La norma, invariata dal 1942, tutela il garante, che spesso presta la fideiussione senza corrispettivo, e assicura la coerenza tra l’obbligazione di garanzia e quella principale, alla quale il fideiussore potrà rivolgersi in via di regresso.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in tre commi.
Il limite è dinamico: il fideiussore risponde della misura del debito come accertata nei confronti del debitore principale e non oltre. Gli accessori del debito principale, interessi e spese, sono compresi nella garanzia secondo l’art. 1942 c.c., nella stessa misura dovuta dal debitore, salvo patto più favorevole al garante.
Profili applicativi
Nella pratica il problema si pone soprattutto nelle fideiussioni bancarie e negli accordi tra privati. Clausole che pongono a carico del fideiussore obblighi non gravanti sul debitore, come l’adeguamento del massimale all’inflazione su un debito di valuta, sono state ritenute nulle perché trasformano l’obbligazione garantita. Allo stesso modo il fideiussore non risponde di un maggior danno accertato nei confronti del solo garante quando la condanna del debitore principale per un importo inferiore è passata in giudicato.
Va però distinto ciò che il fideiussore deve come garante da ciò che deve per il proprio inadempimento. Gli interessi di mora per il ritardo del fideiussore nel pagare dopo la richiesta non costituiscono un ampliamento della garanzia ma una conseguenza della sua mora, e possono superare il massimale. Viceversa, raggiunto il tetto della garanzia anche per il cumulo degli interessi del debitore, l’obbligo fideiussorio si esaurisce, salvo appunto gli interessi legali per il ritardo del garante.
Il secondo comma legittima le fideiussioni a tempo e quelle condizionate: il creditore che accetta una garanzia limitata nel tempo non può pretendere dal fideiussore il pagamento di inadempimenti verificatisi dopo la scadenza. Chi redige la garanzia deve quindi definire con cura importo, durata e accessori coperti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1941 c.c. si collega all’art. 1936 c.c., che definisce l’accessorietà, all’art. 1939 c.c. sulla validità e all’art. 1942 c.c. sull’estensione agli accessori. Le eccezioni opponibili dal fideiussore sono regolate dall’art. 1945 c.c., la liberazione dagli artt. 1955-1957 c.c. Il massimale nelle obbligazioni future è imposto dall’art. 1938 c.c.; la riduzione automatica del terzo comma è un caso di conservazione analogo all’art. 1419, secondo comma, c.c. Gli interessi per la mora del fideiussore seguono l’art. 1224 c.c.