1. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
2. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1936 c.c. apre il capo dedicato alla fideiussione, la principale garanzia personale del nostro ordinamento. A differenza delle garanzie reali (pegno e ipoteca), che vincolano un bene determinato, la fideiussione aggiunge al patrimonio del debitore quello di un altro soggetto, il fideiussore, che si obbliga personalmente verso il creditore. L’interesse tutelato è quello del creditore a una maggiore probabilità di soddisfazione; la funzione è di rafforzare il credito, non di sostituire il debitore.
La norma, invariata dal 1942, contiene la definizione del contratto e stabilisce che la garanzia è efficace anche se il debitore la ignora. Da essa la giurisprudenza ricava il carattere essenziale della figura: l’accessorietà.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della definizione sono i seguenti.
Obbligazione personale: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.) e, salvo patto del beneficio di escussione, in solido con il debitore (art. 1944 c.c.).
Verso il creditore: il contratto intercorre tra fideiussore e creditore. Poiché le obbligazioni nascono solo a carico del garante, esso si perfeziona secondo lo schema dell’art. 1333 c.c., con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore.
Garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui: il fideiussore garantisce la stessa prestazione del debitore principale; la sua obbligazione dipende da quella garantita per esistenza, validità, contenuto ed estinzione (artt. 1939, 1941, 1945 e 1957 c.c.).
Irrilevanza della conoscenza del debitore (secondo comma): il debitore è estraneo al contratto di garanzia, che produce effetti anche a sua insaputa o contro la sua volontà; il rapporto tra fideiussore e debitore rileva solo ai fini del regresso (art. 1950 c.c.).
Possono essere garantite obbligazioni di qualsiasi natura, anche future o condizionali, entro i limiti dell’art. 1938 c.c.
Profili applicativi
Il tema di maggiore rilievo pratico è la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, figura atipica diffusa nei rapporti bancari, negli appalti e nelle polizze fideiussorie. Nel contratto autonomo il garante non garantisce l’adempimento della prestazione altrui, ma si impegna a indennizzare il creditore insoddisfatto, senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo l’exceptio doli in caso di richiesta abusiva o fraudolenta. La qualificazione ha conseguenze decisive: al garante autonomo non si applicano, in linea di principio, le regole fondate sull’accessorietà, come l’art. 1945 c.c. e la decadenza dell’art. 1957 c.c.
Indice principale dell’autonomia è la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni», da valutare però alla luce dell’intero contratto. La sola clausola «a prima richiesta», senza rinuncia alle eccezioni, è compatibile con la fideiussione e vale tutt’al più come deroga all’art. 1957 c.c. La denominazione usata dalle parti non è decisiva.
Quando il garante è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, si applica la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie, anche se la garanzia è qualificata come autonoma. Ricorrente nella pratica è anche la questione delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dall’autorità antitrust, che si esamina nel commento all’art. 1938 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947: la garanzia autonoma ha funzione indennitaria e non satisfattoria; il garante non esegue la prestazione del debitore ma ne indennizza l’inadempimento, sicché non si applica l’art. 1957 c.c.; la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» orienta verso l’autonomia, salvo evidente discrasia con il resto del contratto.
Cassazione civile, sez. III, ord. 2 maggio 2026, n. 12311: il fideiussore è un «vicario» del debitore e tutela l’interesse all’adempimento, mentre il garante autonomo assume il rischio economico della mancata prestazione; il garante autonomo può opporre solo l’exceptio doli, fondata su una prova liquida dell’abuso del beneficiario.
Cassazione civile, sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 678: solo la clausola «senza eccezioni» è strutturalmente incompatibile con l’accessorietà; in presenza della sola clausola «a prima richiesta» il negozio va qualificato come fideiussione con deroga convenzionale all’art. 1957 c.c.
Cassazione civile, sez. III, ord. 18 aprile 2025, n. 10265: la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» non basta a qualificare la garanzia come autonoma quando contrasta con il contenuto complessivo del contratto; collegamento alle condizioni del rapporto principale e solidarietà sono indici di fideiussione.
Cassazione civile, sez. III, ord. 30 maggio 2025, n. 14537: la qualificazione non può fondarsi soltanto sulle espressioni «a prima richiesta» o «senza eccezioni» e richiede l’interpretazione complessiva del contratto; anche al contratto autonomo di garanzia prestato da un consumatore si applica la disciplina sulle clausole vessatorie.
Cassazione civile, sez. III, ord. 11 maggio 2022, n. 14983: la fideiussione si perfeziona con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore ai sensi dell’art. 1333 c.c.; la conferma del creditore è atto esecutivo e il debitore, così come il fideiussore rispetto all’accordo tra debitore e creditore, resta estraneo al negozio di garanzia.
Rapporti con altre norme
L’art. 1936 c.c. è il fondamento della disciplina che segue: forma della volontà (art. 1937 c.c.), obbligazioni future (art. 1938 c.c.), dipendenza dalla validità del debito principale (art. 1939 c.c.), limiti (art. 1941 c.c.), solidarietà e beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), eccezioni opponibili (art. 1945 c.c.), regresso e surrogazione (artt. 1949 e 1950 c.c.), liberazione del fideiussore (artt. 1955-1957 c.c.). Per le fideiussioni bancarie rilevano l’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e la normativa antitrust (legge 10 ottobre 1990, n. 287); per il garante consumatore gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1936 c.c. apre il capo dedicato alla fideiussione, la principale garanzia personale del nostro ordinamento. A differenza delle garanzie reali (pegno e ipoteca), che vincolano un bene determinato, la fideiussione aggiunge al patrimonio del debitore quello di un altro soggetto, il fideiussore, che si obbliga personalmente verso il creditore. L’interesse tutelato è quello del creditore a una maggiore probabilità di soddisfazione; la funzione è di rafforzare il credito, non di sostituire il debitore.
La norma, invariata dal 1942, contiene la definizione del contratto e stabilisce che la garanzia è efficace anche se il debitore la ignora. Da essa la giurisprudenza ricava il carattere essenziale della figura: l’accessorietà.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della definizione sono i seguenti.
Possono essere garantite obbligazioni di qualsiasi natura, anche future o condizionali, entro i limiti dell’art. 1938 c.c.
Profili applicativi
Il tema di maggiore rilievo pratico è la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, figura atipica diffusa nei rapporti bancari, negli appalti e nelle polizze fideiussorie. Nel contratto autonomo il garante non garantisce l’adempimento della prestazione altrui, ma si impegna a indennizzare il creditore insoddisfatto, senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo l’exceptio doli in caso di richiesta abusiva o fraudolenta. La qualificazione ha conseguenze decisive: al garante autonomo non si applicano, in linea di principio, le regole fondate sull’accessorietà, come l’art. 1945 c.c. e la decadenza dell’art. 1957 c.c.
Indice principale dell’autonomia è la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni», da valutare però alla luce dell’intero contratto. La sola clausola «a prima richiesta», senza rinuncia alle eccezioni, è compatibile con la fideiussione e vale tutt’al più come deroga all’art. 1957 c.c. La denominazione usata dalle parti non è decisiva.
Quando il garante è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, si applica la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie, anche se la garanzia è qualificata come autonoma. Ricorrente nella pratica è anche la questione delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dall’autorità antitrust, che si esamina nel commento all’art. 1938 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1936 c.c. è il fondamento della disciplina che segue: forma della volontà (art. 1937 c.c.), obbligazioni future (art. 1938 c.c.), dipendenza dalla validità del debito principale (art. 1939 c.c.), limiti (art. 1941 c.c.), solidarietà e beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), eccezioni opponibili (art. 1945 c.c.), regresso e surrogazione (artt. 1949 e 1950 c.c.), liberazione del fideiussore (artt. 1955-1957 c.c.). Per le fideiussioni bancarie rilevano l’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e la normativa antitrust (legge 10 ottobre 1990, n. 287); per il garante consumatore gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.