Art. 1936 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

2. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1936 c.c. apre il capo dedicato alla fideiussione, la principale garanzia personale del nostro ordinamento. A differenza delle garanzie reali (pegno e ipoteca), che vincolano un bene determinato, la fideiussione aggiunge al patrimonio del debitore quello di un altro soggetto, il fideiussore, che si obbliga personalmente verso il creditore. L’interesse tutelato è quello del creditore a una maggiore probabilità di soddisfazione; la funzione è di rafforzare il credito, non di sostituire il debitore.

La norma, invariata dal 1942, contiene la definizione del contratto e stabilisce che la garanzia è efficace anche se il debitore la ignora. Da essa la giurisprudenza ricava il carattere essenziale della figura: l’accessorietà.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della definizione sono i seguenti.

  • Obbligazione personale: il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio (art. 2740 c.c.) e, salvo patto del beneficio di escussione, in solido con il debitore (art. 1944 c.c.).
  • Verso il creditore: il contratto intercorre tra fideiussore e creditore. Poiché le obbligazioni nascono solo a carico del garante, esso si perfeziona secondo lo schema dell’art. 1333 c.c., con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore.
  • Garanzia dell’adempimento di un’obbligazione altrui: il fideiussore garantisce la stessa prestazione del debitore principale; la sua obbligazione dipende da quella garantita per esistenza, validità, contenuto ed estinzione (artt. 1939, 1941, 1945 e 1957 c.c.).
  • Irrilevanza della conoscenza del debitore (secondo comma): il debitore è estraneo al contratto di garanzia, che produce effetti anche a sua insaputa o contro la sua volontà; il rapporto tra fideiussore e debitore rileva solo ai fini del regresso (art. 1950 c.c.).

Possono essere garantite obbligazioni di qualsiasi natura, anche future o condizionali, entro i limiti dell’art. 1938 c.c.

Profili applicativi

Il tema di maggiore rilievo pratico è la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia, figura atipica diffusa nei rapporti bancari, negli appalti e nelle polizze fideiussorie. Nel contratto autonomo il garante non garantisce l’adempimento della prestazione altrui, ma si impegna a indennizzare il creditore insoddisfatto, senza poter opporre le eccezioni relative al rapporto principale, salvo l’exceptio doli in caso di richiesta abusiva o fraudolenta. La qualificazione ha conseguenze decisive: al garante autonomo non si applicano, in linea di principio, le regole fondate sull’accessorietà, come l’art. 1945 c.c. e la decadenza dell’art. 1957 c.c.

Indice principale dell’autonomia è la clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni», da valutare però alla luce dell’intero contratto. La sola clausola «a prima richiesta», senza rinuncia alle eccezioni, è compatibile con la fideiussione e vale tutt’al più come deroga all’art. 1957 c.c. La denominazione usata dalle parti non è decisiva.

Quando il garante è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, si applica la disciplina del codice del consumo sulle clausole vessatorie, anche se la garanzia è qualificata come autonoma. Ricorrente nella pratica è anche la questione delle fideiussioni conformi allo schema ABI censurato dall’autorità antitrust, che si esamina nel commento all’art. 1938 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947: la garanzia autonoma ha funzione indennitaria e non satisfattoria; il garante non esegue la prestazione del debitore ma ne indennizza l’inadempimento, sicché non si applica l’art. 1957 c.c.; la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» orienta verso l’autonomia, salvo evidente discrasia con il resto del contratto.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 2 maggio 2026, n. 12311: il fideiussore è un «vicario» del debitore e tutela l’interesse all’adempimento, mentre il garante autonomo assume il rischio economico della mancata prestazione; il garante autonomo può opporre solo l’exceptio doli, fondata su una prova liquida dell’abuso del beneficiario.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 678: solo la clausola «senza eccezioni» è strutturalmente incompatibile con l’accessorietà; in presenza della sola clausola «a prima richiesta» il negozio va qualificato come fideiussione con deroga convenzionale all’art. 1957 c.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 18 aprile 2025, n. 10265: la clausola «a prima richiesta e senza eccezioni» non basta a qualificare la garanzia come autonoma quando contrasta con il contenuto complessivo del contratto; collegamento alle condizioni del rapporto principale e solidarietà sono indici di fideiussione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 maggio 2025, n. 14537: la qualificazione non può fondarsi soltanto sulle espressioni «a prima richiesta» o «senza eccezioni» e richiede l’interpretazione complessiva del contratto; anche al contratto autonomo di garanzia prestato da un consumatore si applica la disciplina sulle clausole vessatorie.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 maggio 2022, n. 14983: la fideiussione si perfeziona con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore ai sensi dell’art. 1333 c.c.; la conferma del creditore è atto esecutivo e il debitore, così come il fideiussore rispetto all’accordo tra debitore e creditore, resta estraneo al negozio di garanzia.

Rapporti con altre norme

L’art. 1936 c.c. è il fondamento della disciplina che segue: forma della volontà (art. 1937 c.c.), obbligazioni future (art. 1938 c.c.), dipendenza dalla validità del debito principale (art. 1939 c.c.), limiti (art. 1941 c.c.), solidarietà e beneficio di escussione (art. 1944 c.c.), eccezioni opponibili (art. 1945 c.c.), regresso e surrogazione (artt. 1949 e 1950 c.c.), liberazione del fideiussore (artt. 1955-1957 c.c.). Per le fideiussioni bancarie rilevano l’art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e la normativa antitrust (legge 10 ottobre 1990, n. 287); per il garante consumatore gli artt. 33 ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.