Art. 1937 c.c. Manifestazione della volontà

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1937 c.c. stabilisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. La regola si spiega con la natura della garanzia: chi si obbliga per un debito altrui assume un impegno gravoso e privo di corrispettivo diretto, spesso per ragioni di amicizia o di parentela. L’ordinamento non vuole che un obbligo così pesante sia desunto da comportamenti ambigui o da semplici dichiarazioni di fiducia nel debitore, e richiede che l’intento di garantire emerga con chiarezza.

Il testo, composto di un solo periodo, è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

«Espressa» non significa «scritta». La giurisprudenza è costante nel ritenere che:

  • non è prescritta, in via generale, la forma scritta, né a pena di nullità né ai fini della prova;
  • non occorrono formule sacramentali, né l’uso della parola «fideiussione»;
  • la volontà deve però essere manifestata in modo inequivocabile, cioè risultare chiaramente dalle espressioni usate, con consapevolezza delle obbligazioni garantite;
  • la prova della fideiussione può essere data con ogni mezzo, comprese testimonianze e presunzioni.

Ciò che la norma esclude è la fideiussione tacita o presunta, ricavata da un comportamento concludente che non contenga una dichiarazione di garanzia. Il requisito vale anche per l’estensione della garanzia: le condizioni, i limiti e le obbligazioni coperte devono risultare dal titolo della garanzia e non possono essere desunti aliunde.

Forme particolari sono imposte da norme speciali: per le fideiussioni prestate a banche e intermediari finanziari opera la regola della forma scritta dei contratti bancari (art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), e per le obbligazioni future l’art. 1938 c.c. richiede l’indicazione espressa dell’importo massimo garantito.

Profili applicativi

I casi ricorrenti riguardano dichiarazioni dal significato incerto: clausole inserite in contratti con altro oggetto (un terzo che «garantisce» gli obblighi del conduttore in una locazione), impegni di soci verso la banca, lettere di sostegno di una società capogruppo. Il giudice deve stabilire se la dichiarazione possa essere intesa solo come assunzione di garanzia o abbia un contenuto coerente con un diverso negozio.

Particolare rilievo ha la distinzione dalla lettera di patronage, con cui una società, di solito controllante, rassicura il creditore sulla solvibilità della controllata. Se il patronnant si limita a informare sul rapporto di controllo («patronage debole») non assume obblighi; se si impegna a un comportamento, come mantenere il controllo o fornire i mezzi alla controllata («patronage forte»), risponde per inadempimento del proprio obbligo di fare; si ha invece fideiussione solo quando assume personalmente l’obbligo di pagare il debito altrui.

Sul piano processuale, il disconoscimento della scrittura che documenta la garanzia non esaurisce la prova: il creditore può dimostrare la fideiussione con altri elementi, anche presuntivi. Chi censura in Cassazione l’interpretazione di una garanzia non può limitarsi a invocare l’art. 1937 c.c., ma deve indicare quale canone ermeneutico sia stato violato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2024, n. 34239: l’art. 1937 c.c. non richiede forma scritta né formule sacramentali, purché la volontà sia inequivocabile, e la prova può essere fornita con ogni mezzo, anche presuntivo; il disconoscimento della polizza non verificata non impedisce di dimostrare la garanzia con altri documenti.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 giugno 2018, n. 15396: la manifestazione inequivocabile richiesta dalla norma comprende la chiarezza e la consapevolezza del fideiussore sulle specifiche obbligazioni garantite, da verificarsi in concreto dal giudice di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 dicembre 2019, n. 32026: configura fideiussione, e non mera lettera di patronage, l’impegno personale a rimborsare i debiti della società, anche se subordinato a una condizione; la volontà di garantire può emergere dall’assunzione dello stesso impegno del debitore, senza che occorra usare la parola «fideiussione».
  • Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26064: se la dichiarazione è inserita in un atto destinato a un diverso negozio, occorre verificare se possa essere intesa solo come fideiussione o se esaurisca il suo significato nel negozio principale; nel caso, la garanzia del terzo in un contratto di locazione è stata ritenuta estesa anche al periodo di rinnovo.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 1982, n. 4811: il requisito della volontà espressa vale anche per condizioni e limiti della garanzia, che non possono essere ricavati da fonti esterne al titolo, come i rapporti tra fideiussore e debitore, inopponibili al creditore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 giugno 2026, n. 21404: la volontà espressa di garantire è l’oggetto dell’attività interpretativa e non un canone per condurla; chi censura l’interpretazione della garanzia deve indicare quali regole degli artt. 1362 ss. c.c. il giudice abbia violato.

Rapporti con altre norme

L’art. 1937 c.c. integra la definizione dell’art. 1936 c.c. e trova una specificazione nell’art. 1938 c.c. per le obbligazioni future. La formazione del contratto segue l’art. 1333 c.c.; l’interpretazione delle dichiarazioni di garanzia gli artt. 1362 ss. c.c. Il mandato di credito (art. 1958 c.c.) costituisce una figura vicina, in cui chi incarica altri di fare credito a un terzo risponde come fideiussore per un debito futuro. Per le fideiussioni bancarie rileva l’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993.