Art. 1937 c.c. Manifestazione della volontà
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
1. La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1937 c.c. stabilisce che la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa. La regola si spiega con la natura della garanzia: chi si obbliga per un debito altrui assume un impegno gravoso e privo di corrispettivo diretto, spesso per ragioni di amicizia o di parentela. L’ordinamento non vuole che un obbligo così pesante sia desunto da comportamenti ambigui o da semplici dichiarazioni di fiducia nel debitore, e richiede che l’intento di garantire emerga con chiarezza.
Il testo, composto di un solo periodo, è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
«Espressa» non significa «scritta». La giurisprudenza è costante nel ritenere che:
Ciò che la norma esclude è la fideiussione tacita o presunta, ricavata da un comportamento concludente che non contenga una dichiarazione di garanzia. Il requisito vale anche per l’estensione della garanzia: le condizioni, i limiti e le obbligazioni coperte devono risultare dal titolo della garanzia e non possono essere desunti aliunde.
Forme particolari sono imposte da norme speciali: per le fideiussioni prestate a banche e intermediari finanziari opera la regola della forma scritta dei contratti bancari (art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), e per le obbligazioni future l’art. 1938 c.c. richiede l’indicazione espressa dell’importo massimo garantito.
Profili applicativi
I casi ricorrenti riguardano dichiarazioni dal significato incerto: clausole inserite in contratti con altro oggetto (un terzo che «garantisce» gli obblighi del conduttore in una locazione), impegni di soci verso la banca, lettere di sostegno di una società capogruppo. Il giudice deve stabilire se la dichiarazione possa essere intesa solo come assunzione di garanzia o abbia un contenuto coerente con un diverso negozio.
Particolare rilievo ha la distinzione dalla lettera di patronage, con cui una società, di solito controllante, rassicura il creditore sulla solvibilità della controllata. Se il patronnant si limita a informare sul rapporto di controllo («patronage debole») non assume obblighi; se si impegna a un comportamento, come mantenere il controllo o fornire i mezzi alla controllata («patronage forte»), risponde per inadempimento del proprio obbligo di fare; si ha invece fideiussione solo quando assume personalmente l’obbligo di pagare il debito altrui.
Sul piano processuale, il disconoscimento della scrittura che documenta la garanzia non esaurisce la prova: il creditore può dimostrare la fideiussione con altri elementi, anche presuntivi. Chi censura in Cassazione l’interpretazione di una garanzia non può limitarsi a invocare l’art. 1937 c.c., ma deve indicare quale canone ermeneutico sia stato violato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1937 c.c. integra la definizione dell’art. 1936 c.c. e trova una specificazione nell’art. 1938 c.c. per le obbligazioni future. La formazione del contratto segue l’art. 1333 c.c.; l’interpretazione delle dichiarazioni di garanzia gli artt. 1362 ss. c.c. Il mandato di credito (art. 1958 c.c.) costituisce una figura vicina, in cui chi incarica altri di fare credito a un terzo risponde come fideiussore per un debito futuro. Per le fideiussioni bancarie rileva l’art. 117 del d.lgs. n. 385/1993.