Art. 1939 c.c. Validità della fideiussione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1939 c.c. esprime il principio di accessorietà della fideiussione sul piano della validità: la garanzia non può sopravvivere a un’obbligazione principale invalida, perché il fideiussore garantisce l’adempimento di un debito altrui e, se quel debito giuridicamente non esiste, non vi è nulla da garantire. Altrimenti, attraverso la garanzia, si otterrebbe proprio il risultato che l’ordinamento nega all’obbligazione principale.

La norma fa eccezione per l’obbligazione assunta da un incapace: qui la fideiussione serve proprio a coprire il rischio che il debitore faccia valere la propria incapacità, e il garante che conosce o accetta tale rischio ne risponde. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

La regola generale riguarda ogni causa di invalidità dell’obbligazione principale.

  • Nullità: se il contratto da cui deriva il debito garantito è nullo (per difetto di forma, contrarietà a norme imperative, illiceità della causa), la fideiussione è anch’essa priva di effetti. Il fideiussore può far valere la nullità, che è comunque rilevabile d’ufficio.
  • Annullabilità: la fideiussione segue le sorti dell’obbligazione principale; finché questa non è annullata la garanzia opera, e il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore ai sensi dell’art. 1945 c.c.
  • Eccezione per l’incapace: se l’obbligazione principale è invalida per incapacità del debitore (minore, interdetto, inabilitato), la fideiussione resta valida. L’eccezione non si estende ad altre cause di invalidità, come i vizi del consenso.

La norma va distinta dalle vicende che riguardano l’estinzione del debito principale valido, regolate dagli artt. 1945 e 1955-1957 c.c.

Profili applicativi

Il primo problema pratico riguarda la clausola di sopravvivenza, con cui il fideiussore si obbliga a garantire anche la restituzione delle somme erogate qualora il contratto principale sia invalido. In passato la giurisprudenza la riteneva incompatibile con la fideiussione e la considerava non apposta. L’orientamento più recente distingue: la nullità del contratto principale non travolge una garanzia che abbia ad oggetto non le obbligazioni contrattuali, ma l’obbligo di restituzione dell’indebito (art. 2033 c.c.) che sorge proprio dalla nullità, trattandosi di un’obbligazione diversa per fonte e contenuto. La clausola di sopravvivenza contenuta nei moduli conformi allo schema ABI è peraltro una di quelle colpite dalla nullità antitrust (si veda il commento all’art. 1938 c.c.).

Il secondo problema riguarda la qualificazione: nel contratto autonomo di garanzia l’art. 1939 c.c. non si applica, e la deroga pattizia alla regola è un indice di autonomia. Anche il garante autonomo, però, può opporre la nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa, perché la garanzia non può servire ad assicurare un risultato vietato.

Non ogni anomalia del contratto principale ne comporta la nullità: la simulazione relativa dello scopo di un mutuo, se la causa effettiva è lecita, non invalida il finanziamento né la garanzia. Il fideiussore che intende eccepire la nullità deve dunque individuarne con precisione il fondamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 8 giugno 2023, n. 16300: la nullità del mutuo per violazione di norma imperativa non comporta l’applicazione dell’art. 1939 c.c. alla garanzia che abbia ad oggetto la diversa obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c. derivante dalla nullità, la quale può validamente essere garantita anche con una clausola di sopravvivenza.
  • Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 1992, n. 4899: secondo l’orientamento più risalente, la clausola di sopravvivenza che deroga all’art. 1939 c.c. è incompatibile con il negozio tipico di fideiussione, data la sua natura accessoria.
  • Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 1993, n. 6897: la pattuizione che mantiene efficace la fideiussione in caso di invalidità dell’obbligazione principale si considera non apposta, senza travolgere il contratto, nella misura in cui farebbe eccedere l’obbligo del fideiussore rispetto a quello del debitore, purché l’invalidità sia stata dedotta nel giudizio di merito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 18 aprile 2018, n. 9569: la previsione che la garanzia resti efficace anche se l’obbligazione principale è invalida, in deroga all’art. 1939 c.c., è indice di garanzia autonoma; il garante autonomo non può opporre l’invalidità del rapporto principale, salvo che si tratti di nullità per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
  • Cassazione civile, sez. III, 27 aprile 2017, n. 10389: la nullità del contratto garantito si estende alla fideiussione quando il contratto sia contrario a norme imperative o abbia causa illecita e la garanzia tenda ad assicurare il risultato vietato; non comporta nullità la simulazione relativa dello scopo di un mutuo con causa effettiva lecita.
  • Cassazione civile, sez. III, 10 settembre 2010, n. 19285: l’art. 1939 c.c. non opera quando la nullità colpisce un’obbligazione solidale meramente accessoria e rafforzativa, assunta dalla società controllata, mentre resta valida l’obbligazione principale garantita, assunta dalla controllante.

Rapporti con altre norme

L’art. 1939 c.c. è applicazione dell’accessorietà definita dall’art. 1936 c.c. e si coordina con l’art. 1941 c.c. sui limiti della garanzia e con l’art. 1945 c.c., che consente al fideiussore di opporre le eccezioni del debitore, salva quella derivante dall’incapacità. Le cause di invalidità rilevanti sono quelle degli artt. 1418 ss. (nullità) e 1425 ss. c.c. (annullabilità); l’obbligo restitutorio da contratto nullo è regolato dall’art. 2033 c.c. La conservazione parziale del contratto di garanzia segue l’art. 1419 c.c.