Art. 1925 c.c. Riscatto e riduzione della polizza
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.