Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1920 c.c. disciplina l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, figura speciale del contratto a favore di terzo dell’art. 1411 c.c. Il contraente stipula la polizza e paga i premi, ma la prestazione dell’assicuratore è destinata a un’altra persona, il beneficiario. È lo strumento con cui, tipicamente, si provvede ai bisogni dei familiari dopo la propria morte, al di fuori delle regole della successione.

La norma persegue due obiettivi: rendere agevole la designazione, ammettendo forme diverse e una indicazione anche generica del beneficiario; attribuire a quest’ultimo un diritto proprio, che non transita nel patrimonio del contraente. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma afferma la validità dell’assicurazione a favore di un terzo. Il secondo comma regola la designazione, che può essere fatta:

  • nel contratto di assicurazione;
  • con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore;
  • per testamento, anche mediante la semplice attribuzione della somma assicurata a una determinata persona, che equivale a designazione.

La designazione è efficace anche se il beneficiario è indicato solo genericamente, ad esempio come «coniuge», «figli» o «eredi legittimi»: l’individuazione avviene al momento in cui la prestazione diventa esigibile.

Il terzo comma stabilisce l’effetto: per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Il diritto nasce dal contratto e non dalla successione, sicché le somme non entrano nell’asse ereditario del contraente, non sono soggette a imposta di successione come beni ereditari e spettano al beneficiario anche se rinuncia all’eredità. Restano salve la revoca della designazione, nei limiti dell’art. 1921 c.c., e le azioni di cui all’art. 1923, secondo comma, c.c. sui premi pagati.

Profili applicativi

La questione più dibattuta riguarda la clausola, diffusissima, che designa beneficiari gli «eredi legittimi» o gli «eredi testamentari». Dopo un contrasto, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’espressione serve solo a identificare i beneficiari, individuati in coloro che al momento della morte del contraente rivestono astrattamente quella qualità, indipendentemente da accettazione o rinuncia all’eredità. Salvo una diversa e inequivoca volontà del contraente, l’indennizzo si divide in parti uguali e non secondo le quote ereditarie. Se un beneficiario muore prima del contraente, ma dopo la stipulazione, la sua quota passa ai suoi eredi in applicazione dell’art. 1412, secondo comma, c.c.

Altro tema frequente è il rapporto tra designazione contrattuale e successivo testamento. L’istituzione di un erede universale non revoca di per sé la designazione degli «eredi legittimi» fatta in polizza; occorre una volontà univoca di revoca, espressa nelle forme previste. Se invece la polizza designa genericamente gli «eredi testamentari» e il testamento attribuisce espressamente risparmi o polizze a una persona, la disposizione testamentaria può specificare il beneficiario.

Nella pratica conviene designare nominativamente i beneficiari e indicare, se voluto, le proporzioni; e ricordare che chi chiede il pagamento agisce in proprio, non come erede, sicché deve provare la propria qualità di beneficiario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 aprile 2021, n. 11421: la designazione generica degli «eredi» comporta l’acquisto di un diritto proprio da parte di chi riveste tale qualità al momento della morte del contraente; salvo diversa volontà inequivoca, l’indennizzo spetta a ciascuno in quota uguale e non secondo le proporzioni successorie; se un beneficiario premuore, la prestazione va ai suoi eredi in proporzione della quota che gli sarebbe spettata.
  • Cassazione civile, sez. III, 15 aprile 2021, n. 9948: il beneficiario acquista il diritto sin dalla designazione e la morte del contraente segna solo il momento di esigibilità della prestazione; in caso di premorienza del beneficiario, salvo revoca o diversa disposizione, il diritto si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell’art. 1412, secondo comma, c.c., senza violazione del divieto di patti successori.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 giugno 2026, n. 18633: con designazione degli «eredi legittimi», l’indennizzo si divide in tante quote quanti erano i beneficiari designati; agli eredi del beneficiario premorto al contraente spetta, iure hereditatis, la sola quota del loro dante causa, senza moltiplicazione delle quote a danno dei superstiti.
  • Cassazione civile, sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26606: il diritto del beneficiario nasce dal contratto e non entra nel patrimonio ereditario; la successiva istituzione testamentaria di un erede universale, senza riferimento alla polizza, non costituisce revoca neppure tacita della designazione degli eredi legittimi.
  • Cassazione civile, sez. III, 12 settembre 2025, n. 25121: se la polizza designa gli «eredi testamentari» quando il contraente non ha ancora testato, la successiva disposizione testamentaria può specificare chi tra gli eredi sia il beneficiario, in applicazione dell’art. 1920, secondo comma, c.c.; l’indagine sulla volontà del contraente è accertamento di fatto.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531: la designazione degli eredi legittimi o testamentari non assoggetta il rapporto alle regole successorie; beneficiari sono i chiamati al momento della morte, senza che rilevi la successiva accettazione o rinuncia all’eredità.

Rapporti con altre norme

L’art. 1920 c.c. è disposizione speciale rispetto agli artt. 1411 e 1412 c.c. sul contratto a favore di terzo. La revoca della designazione e i casi in cui è preclusa sono regolati dall’art. 1921 c.c.; la decadenza del beneficiario che attenta alla vita dell’assicurato dall’art. 1922 c.c. L’art. 1923 c.c. protegge le somme dovute dall’esecuzione forzata, ma fa salve le azioni revocatorie e la collazione, imputazione e riduzione delle donazioni quanto ai premi pagati: è attraverso questa via che i legittimari possono reagire alla polizza che li pregiudica (artt. 553 ss. e 737 ss. c.c.).