Art. 1920 c.c. Assicurazione a favore di un terzo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
2. La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.
3. Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1920 c.c. disciplina l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo, figura speciale del contratto a favore di terzo dell’art. 1411 c.c. Il contraente stipula la polizza e paga i premi, ma la prestazione dell’assicuratore è destinata a un’altra persona, il beneficiario. È lo strumento con cui, tipicamente, si provvede ai bisogni dei familiari dopo la propria morte, al di fuori delle regole della successione.
La norma persegue due obiettivi: rendere agevole la designazione, ammettendo forme diverse e una indicazione anche generica del beneficiario; attribuire a quest’ultimo un diritto proprio, che non transita nel patrimonio del contraente. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma afferma la validità dell’assicurazione a favore di un terzo. Il secondo comma regola la designazione, che può essere fatta:
La designazione è efficace anche se il beneficiario è indicato solo genericamente, ad esempio come «coniuge», «figli» o «eredi legittimi»: l’individuazione avviene al momento in cui la prestazione diventa esigibile.
Il terzo comma stabilisce l’effetto: per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Il diritto nasce dal contratto e non dalla successione, sicché le somme non entrano nell’asse ereditario del contraente, non sono soggette a imposta di successione come beni ereditari e spettano al beneficiario anche se rinuncia all’eredità. Restano salve la revoca della designazione, nei limiti dell’art. 1921 c.c., e le azioni di cui all’art. 1923, secondo comma, c.c. sui premi pagati.
Profili applicativi
La questione più dibattuta riguarda la clausola, diffusissima, che designa beneficiari gli «eredi legittimi» o gli «eredi testamentari». Dopo un contrasto, le Sezioni Unite hanno chiarito che l’espressione serve solo a identificare i beneficiari, individuati in coloro che al momento della morte del contraente rivestono astrattamente quella qualità, indipendentemente da accettazione o rinuncia all’eredità. Salvo una diversa e inequivoca volontà del contraente, l’indennizzo si divide in parti uguali e non secondo le quote ereditarie. Se un beneficiario muore prima del contraente, ma dopo la stipulazione, la sua quota passa ai suoi eredi in applicazione dell’art. 1412, secondo comma, c.c.
Altro tema frequente è il rapporto tra designazione contrattuale e successivo testamento. L’istituzione di un erede universale non revoca di per sé la designazione degli «eredi legittimi» fatta in polizza; occorre una volontà univoca di revoca, espressa nelle forme previste. Se invece la polizza designa genericamente gli «eredi testamentari» e il testamento attribuisce espressamente risparmi o polizze a una persona, la disposizione testamentaria può specificare il beneficiario.
Nella pratica conviene designare nominativamente i beneficiari e indicare, se voluto, le proporzioni; e ricordare che chi chiede il pagamento agisce in proprio, non come erede, sicché deve provare la propria qualità di beneficiario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1920 c.c. è disposizione speciale rispetto agli artt. 1411 e 1412 c.c. sul contratto a favore di terzo. La revoca della designazione e i casi in cui è preclusa sono regolati dall’art. 1921 c.c.; la decadenza del beneficiario che attenta alla vita dell’assicurato dall’art. 1922 c.c. L’art. 1923 c.c. protegge le somme dovute dall’esecuzione forzata, ma fa salve le azioni revocatorie e la collazione, imputazione e riduzione delle donazioni quanto ai premi pagati: è attraverso questa via che i legittimari possono reagire alla polizza che li pregiudica (artt. 553 ss. e 737 ss. c.c.).