Art. 1923 c.c. Diritti dei creditori e degli eredi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all’imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1923 c.c. introduce un’importante deroga al principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore (art. 2740 c.c.): le somme dovute dall’assicuratore in forza di un’assicurazione sulla vita non possono essere aggredite dai creditori del contraente o del beneficiario con azioni esecutive o cautelari. La giustificazione è la funzione previdenziale del contratto, che accumula un capitale destinato a far fronte ai bisogni della vecchiaia o della famiglia dopo la morte dell’assicurato e costituisce una forma di previdenza privata complementare.
Il secondo comma bilancia questa protezione con gli interessi dei creditori e dei legittimari, facendo salve, rispetto ai premi pagati, la revocatoria e le regole su collazione, imputazione e riduzione delle donazioni. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma rende impignorabili e insequestrabili le «somme dovute» dall’assicuratore al contraente o al beneficiario. Il divieto:
Il secondo comma sposta l’attenzione dai crediti verso l’assicuratore ai premi. Il pagamento dei premi è un atto di disposizione del contraente: i creditori possono impugnarlo con l’azione revocatoria (art. 2901 c.c. e, nel concorso, le revocatorie concorsuali), e i premi, se costituiscono liberalità a favore del beneficiario, sono soggetti a collazione, imputazione e riduzione a tutela dei legittimari. Oggetto di queste azioni sono i premi versati, non il capitale assicurato.
Profili applicativi
Il tema centrale è il perimetro della protezione. La giurisprudenza più recente lo collega alla natura effettivamente assicurativa e previdenziale del contratto: le polizze vita a contenuto finanziario, nelle quali l’assicuratore non assume un reale rischio demografico, non godono dell’impignorabilità, perché manca la funzione che la giustifica. Il creditore che pignora presso la compagnia, o il curatore che intende recuperare il valore di una polizza, devono quindi esaminare il contratto per stabilire se si tratti di una vera assicurazione sulla vita (si veda il commento all’art. 1919 c.c.).
Sul riscatto in caso di fallimento del contraente, le Sezioni Unite hanno escluso che il curatore possa sciogliere il contratto e incassare il valore di riscatto. Rimane invece discussa la sorte delle somme di riscatto pagate dopo il fallimento direttamente al fallito, sulle quali si registrano soluzioni non uniformi. Pacifico è che le somme già incassate e confuse nel patrimonio del debitore perdono la protezione.
Errore frequente è ritenere che la polizza vita metta al riparo il patrimonio da qualsiasi pretesa: i premi pagati in pregiudizio dei creditori restano revocabili, e quelli che integrano liberalità rientrano nei conteggi della legittima.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1923 c.c. deroga all’art. 2740 c.c. e si coordina con l’art. 545 c.p.c. sui crediti impignorabili e con le norme concorsuali sui beni esclusi dalla liquidazione. Il secondo comma richiama l’azione revocatoria (artt. 2901 ss. c.c.), la collazione (artt. 737 ss. c.c.), l’imputazione ex se (art. 564 c.c.) e la riduzione delle donazioni (artt. 553 ss. c.c.). L’individuazione delle polizze protette dipende dagli artt. 1882 e 1919 c.c. e dalla classificazione dei rami vita nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209; il diritto del beneficiario è regolato dall’art. 1920 c.c., il riscatto dall’art. 1925 c.c.