Art. 1922 c.c. Decadenza dal beneficio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato.
2. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’art.
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