Art. 1919 c.c. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
2. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1919 c.c. apre la sezione dedicata all’assicurazione sulla vita, il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.): la morte, nell’assicurazione caso morte, o la sopravvivenza a una certa data, nell’assicurazione caso vita, o entrambe, nelle polizze miste. A differenza dell’assicurazione contro i danni, la prestazione non è commisurata a un pregiudizio patrimoniale e svolge una funzione essenzialmente previdenziale.
La norma chiarisce che il contratto può riguardare la vita del contraente o quella di un terzo e, per questo secondo caso, esige il consenso scritto del terzo quando l’assicurazione è contratta per il caso della sua morte. La ratio tradizionale è di ordine pubblico: evitare che la polizza diventi un incentivo ad attentare alla vita altrui o una scommessa sulla morte di un estraneo. Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma distingue tre ruoli che possono coincidere o no: il contraente, che stipula e paga i premi; l’assicurato, la persona sulla cui vita è misurato il rischio; il beneficiario, che riceve la prestazione (art. 1920 c.c.).
Il secondo comma pone un requisito di validità per la sola assicurazione caso morte di un terzo:
Il requisito non riguarda l’assicurazione caso vita su un terzo, nella quale manca il pericolo che la norma intende prevenire.
Profili applicativi
Il primo problema riguarda l’ambito del consenso. La giurisprudenza lo esige solo quando il terzo è un mero «portatore del rischio» e i vantaggi del contratto spettano al contraente o a persone da questi designate nel proprio interesse. Se invece il beneficio spetta al terzo stesso o ai suoi eredi, il pericolo che la norma vuole evitare non sussiste e il contratto è valido anche senza consenso scritto; si rientra piuttosto nello schema dell’assicurazione per conto altrui.
Il secondo problema, di gran lunga il più frequente nel contenzioso, riguarda la qualificazione delle polizze vita a contenuto finanziario, le cosiddette unit linked (prestazione collegata al valore di quote di fondi) e index linked (prestazione collegata a indici). La denominazione di «assicurazione sulla vita» non basta: il contratto è tale solo se l’assicuratore assume effettivamente il rischio demografico, garantendo in caso di morte una prestazione apprezzabile e non irrisoria, indipendente dall’andamento degli investimenti. Se il rischio finanziario grava interamente sul contraente e l’evento morte è solo il momento di liquidazione, il contratto è un prodotto finanziario soggetto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con le conseguenze in tema di forma e di obblighi informativi, fino alla nullità per mancanza del contratto quadro. La qualificazione incide anche sull’impignorabilità prevista dall’art. 1923 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La definizione del contratto è nell’art. 1882 c.c.; l’art. 1920 c.c. disciplina la designazione del beneficiario e l’art. 1921 c.c. la sua revoca. Gli artt. 1924 e 1925 c.c. regolano il mancato pagamento dei premi, il riscatto e la riduzione; l’art. 1923 c.c. sottrae all’esecuzione le somme dovute dall’assicuratore. L’assicurazione per conto altrui è disciplinata dall’art. 1891 c.c. Per le polizze linked rilevano l’art. 2 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che individua il ramo III, e gli artt. 21, 23 e 25-bis del TUF.