Art. 1919 c.c. Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.

2. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1919 c.c. apre la sezione dedicata all’assicurazione sulla vita, il contratto con cui l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 c.c.): la morte, nell’assicurazione caso morte, o la sopravvivenza a una certa data, nell’assicurazione caso vita, o entrambe, nelle polizze miste. A differenza dell’assicurazione contro i danni, la prestazione non è commisurata a un pregiudizio patrimoniale e svolge una funzione essenzialmente previdenziale.

La norma chiarisce che il contratto può riguardare la vita del contraente o quella di un terzo e, per questo secondo caso, esige il consenso scritto del terzo quando l’assicurazione è contratta per il caso della sua morte. La ratio tradizionale è di ordine pubblico: evitare che la polizza diventi un incentivo ad attentare alla vita altrui o una scommessa sulla morte di un estraneo. Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma distingue tre ruoli che possono coincidere o no: il contraente, che stipula e paga i premi; l’assicurato, la persona sulla cui vita è misurato il rischio; il beneficiario, che riceve la prestazione (art. 1920 c.c.).

Il secondo comma pone un requisito di validità per la sola assicurazione caso morte di un terzo:

  • occorre il consenso del terzo assicurato o, se incapace, del suo legale rappresentante;
  • il consenso deve essere provato per iscritto: la forma è richiesta almeno ai fini della prova, e la mancanza del consenso determina l’invalidità del contratto;
  • il consenso deve riguardare la conclusione del contratto e quindi precederla o accompagnarla.

Il requisito non riguarda l’assicurazione caso vita su un terzo, nella quale manca il pericolo che la norma intende prevenire.

Profili applicativi

Il primo problema riguarda l’ambito del consenso. La giurisprudenza lo esige solo quando il terzo è un mero «portatore del rischio» e i vantaggi del contratto spettano al contraente o a persone da questi designate nel proprio interesse. Se invece il beneficio spetta al terzo stesso o ai suoi eredi, il pericolo che la norma vuole evitare non sussiste e il contratto è valido anche senza consenso scritto; si rientra piuttosto nello schema dell’assicurazione per conto altrui.

Il secondo problema, di gran lunga il più frequente nel contenzioso, riguarda la qualificazione delle polizze vita a contenuto finanziario, le cosiddette unit linked (prestazione collegata al valore di quote di fondi) e index linked (prestazione collegata a indici). La denominazione di «assicurazione sulla vita» non basta: il contratto è tale solo se l’assicuratore assume effettivamente il rischio demografico, garantendo in caso di morte una prestazione apprezzabile e non irrisoria, indipendente dall’andamento degli investimenti. Se il rischio finanziario grava interamente sul contraente e l’evento morte è solo il momento di liquidazione, il contratto è un prodotto finanziario soggetto al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con le conseguenze in tema di forma e di obblighi informativi, fino alla nullità per mancanza del contratto quadro. La qualificazione incide anche sull’impignorabilità prevista dall’art. 1923 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3707: il consenso scritto del terzo, previsto dall’art. 1919, secondo comma, c.c. a tutela della sua vita, non è richiesto quando il terzo non è mero portatore del rischio ma sostanziale destinatario dei benefici, come nel caso in cui beneficiari siano i suoi eredi; il contratto resta allora valido.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 maggio 1977, n. 1883: la norma presuppone che il terzo sia solo portatore del rischio e che i vantaggi spettino allo stipulante o a chi questi designa; se i diritti spettano al terzo o a persone da lui indicate si tratta di assicurazione per conto altrui, valida senza il suo consenso.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 26 luglio 2024, n. 21022: la qualificazione di una polizza unit linked come assicurazione sulla vita è questione di diritto; occorre una prestazione per il caso morte basata sulla tecnica assicurativa e di reale utilità, sicché va esclusa la natura assicurativa se il beneficiario può non ricevere nulla, o una somma trascurabile, in ragione dell’andamento degli investimenti.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9418: le polizze unit linked che garantiscono la restituzione totale o parziale del capitale conservano natura assicurativa, perché l’assicuratore assume il rischio demografico; nelle polizze «pure», in cui il rischio di investimento grava interamente sull’assicurato, l’evento della vita umana è un mero parametro temporale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 aprile 2025, n. 11387: la mancanza di garanzia di conservazione del capitale e una prestazione caso morte minima indicano la prevalenza della causa finanziaria; alle polizze linked così qualificate si applicano le regole del TUF sul contratto quadro, la cui mancanza ne determina la nullità per i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 303 del 2006.
  • Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319: anche nelle polizze a causa mista la componente assicurativa deve rispondere ai principi del codice civile e del codice delle assicurazioni; il giudice deve verificare se la prestazione per il rischio demografico sia tanto irrisoria da rendere apparente la causa assicurativa.

Rapporti con altre norme

La definizione del contratto è nell’art. 1882 c.c.; l’art. 1920 c.c. disciplina la designazione del beneficiario e l’art. 1921 c.c. la sua revoca. Gli artt. 1924 e 1925 c.c. regolano il mancato pagamento dei premi, il riscatto e la riduzione; l’art. 1923 c.c. sottrae all’esecuzione le somme dovute dall’assicuratore. L’assicurazione per conto altrui è disciplinata dall’art. 1891 c.c. Per le polizze linked rilevano l’art. 2 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che individua il ramo III, e gli artt. 21, 23 e 25-bis del TUF.