Art. 1868 c.c. Riscatto per insolvenza del debitore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Si fa pure luogo al riscatto della rendita nel caso d’insolvenza del debitore, salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l’acquirente se ne sia assunto il debito o si dichiari pronto ad assumerlo.