Art. 1867 c.c. Riscatto forzoso

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il debitore di una rendita perpetua può essere costretto al riscatto:
1) se è in mora nel pagamento di due annualità di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle già date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui è garantita la rendita è diviso fra più di tre persone.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.