Art. 1862 c.c. Norme applicabili

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’alienazione dell’immobile, se fatta a titolo oneroso, è soggetta alle norme stabilite per la vendita.

2. L’alienazione o la cessione fatta a titolo gratuito è soggetta alle norme stabilite per la donazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.