Art. 1866 c.c. Esercizio del riscatto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il riscatto della rendita semplice e della rendita fondiaria si effettua mediante il pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.

2. Le modalità del riscatto sono stabilite dalle leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.