Art. 1861 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Col contratto di rendita perpetua una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di danaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale.
2. La rendita perpetua può essere costituita anche quale onere dell’alienazione gratuita di un immobile o della cessione gratuita di un capitale.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1861 c.c. apre il capo XVIII del titolo III del libro quarto, dedicato alla rendita perpetua, e ne fornisce la nozione. Si tratta di una figura di antica tradizione, erede dei censi e delle prestazioni perpetue dell’ordinamento preunitario, con cui il trasferimento di un bene o di un capitale viene remunerato non con un prezzo pagato in unica soluzione, ma con una prestazione periodica destinata a durare senza limite di tempo.
Il legislatore del 1942 ha conservato il tipo, temperandone però il carattere perpetuo con il diritto irrinunciabile del debitore di riscattare la rendita (art. 1865 c.c.), in coerenza con il disfavore dell’ordinamento verso i vincoli perpetui sulla proprietà e sul patrimonio. Nella prassi contemporanea il contratto è raro; conserva rilievo soprattutto per le prestazioni perpetue di origine risalente e per le relative affrancazioni. Il testo non ha subito modifiche.
Contenuto della disposizione
Il primo comma descrive la rendita perpetua a titolo oneroso: una parte attribuisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo una prestazione periodica di denaro o di altre cose fungibili, come corrispettivo dell’alienazione di un immobile o della cessione di un capitale. In base all’oggetto del trasferimento, l’art. 1863 c.c. distingue la rendita fondiaria, costituita mediante alienazione di un immobile, dalla rendita semplice, costituita mediante cessione di un capitale.
Il secondo comma ammette la costituzione della rendita come onere di un’alienazione gratuita: chi dona un immobile o un capitale può imporre al donatario di corrispondere una rendita perpetua a sé o a un terzo. In tal caso la causa resta liberale e si applicano le regole della donazione modale, con i limiti di valore dell’art. 793 c.c.
Profili applicativi
La questione più ricorrente è la qualificazione. Un corrispettivo periodico illimitato nel tempo non integra necessariamente una rendita perpetua: occorre che esso remuneri il trasferimento definitivo di un bene o di un capitale. Se il canone è invece commisurato al tempo di godimento di un bene che resta del concedente, si è in presenza di un rapporto di tipo locativo o di affitto; se la prestazione è commisurata alla durata della vita di una persona, si ha rendita vitalizia (art. 1872 c.c.), con il diverso regime dell’alea.
Sul piano dei rimedi, il debitore può liberarsi con il riscatto volontario, pagando la somma risultante dalla capitalizzazione della rendita annua al tasso legale (art. 1866 c.c.); il creditore può imporre il riscatto forzoso nei casi dell’art. 1867 c.c., tra cui la mora nel pagamento di due annualità. Le singole annualità si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 1, c.c.). Per le prestazioni fondiarie perpetue di antica costituzione opera la disciplina speciale dell’affrancazione, con il procedimento e i criteri di calcolo della legge 22 luglio 1966, n. 607.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1862-1871 c.c. completano la disciplina: l’art. 1862 c.c. assoggetta l’alienazione alle norme della vendita o della donazione, secondo che sia onerosa o gratuita; l’art. 1863 c.c. distingue rendita fondiaria e semplice; l’art. 1864 c.c. impone la garanzia ipotecaria della rendita semplice; gli artt. 1865-1868 c.c. regolano il riscatto volontario, le sue modalità, il riscatto forzoso e quello per insolvenza del debitore. La forma scritta è imposta dall’art. 1350, n. 10, c.c. La figura confina con l’enfiteusi (artt. 957 ss. c.c.), anch’essa soggetta ad affrancazione, e con la rendita vitalizia (artt. 1872 ss. c.c.). La prescrizione delle annualità segue l’art. 2948 c.c.; nella liquidazione giudiziale la rendita perpetua è riscattata secondo l’art. 1866 c.c. (art. 159 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).