Art. 1810 c.c. Comodato senza determinazione di durata

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1810 c.c. disciplina il comodato senza determinazione di durata, comunemente detto precario: quando le parti non hanno convenuto un termine e questo non risulta neppure dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. La norma completa il sistema delle due forme di comodato delineato dal codice: da un lato il comodato a termine (artt. 1803 e 1809 c.c.), dal quale il comodante può sciogliersi solo nei casi previsti dalla legge; dall’altro il comodato precario, revocabile ad nutum, cioè a semplice richiesta.

La ratio è coerente con la gratuità del contratto: chi concede un bene per pura cortesia, senza fissarne la durata, deve poterlo riavere quando vuole, e il contratto gratuito va interpretato nel senso meno gravoso per l’obbligato (art. 1371 c.c.). Il testo è quello originario del 1942.

Contenuto della disposizione

La norma opera in presenza di due condizioni negative:

  • assenza di un termine convenuto, espresso o tacito;
  • impossibilità di ricavare il termine dall’uso pattuito. L’uso consente di individuare una scadenza solo se ha in sé una durata predeterminata o determinabile (attività stagionali, temporanee, legate a un evento); la generica destinazione dell’immobile ad abitazione, a studio professionale o ad attività commerciale non basta, perché potrebbe protrarsi indefinitamente e rimetterebbe la durata alla volontà del comodatario.

Ricorrendo queste condizioni, il comodato cessa con la richiesta di restituzione, che non richiede motivazione né forme particolari. Il comodatario deve restituire prontamente; tuttavia, trattandosi di un’applicazione della regola generale dell’art. 1183 c.c., il giudice può fissare un termine congruo per il rilascio quando la natura della prestazione lo richieda, come accade per l’immobile adibito ad abitazione, che va liberato e per il quale occorre trovare un’altra sistemazione.

Profili applicativi

La questione centrale è la qualificazione del rapporto, che spetta al giudice anche d’ufficio una volta provata l’esistenza del comodato. Il comodante che agisce per il rilascio deve provare il contratto e la richiesta di restituzione; il comodatario che vuole sottrarsi al recesso ad nutum deve provare che il bene fu concesso per un uso determinato, in particolare per le esigenze abitative della propria famiglia. Il vincolo di destinazione familiare non si desume dalla sola natura abitativa del bene, ma da un accertamento sulla comune intenzione delle parti, tenuto conto dei loro rapporti, degli interessi perseguiti e del contesto complessivo.

Clausole frequenti nella prassi meritano attenzione. La previsione di restituzione “quando il comodatario avrà trovato altro alloggio” indica un termine solo apparente e lascia il rapporto nell’art. 1810 c.c. La destinazione ad “abitazione principale” del comodatario, priva di riferimenti al nucleo familiare, non individua un termine. Dopo la richiesta, la detenzione protratta oltre il tempo ragionevole o il termine fissato dal giudice diventa senza titolo ed espone al risarcimento del danno; il rispetto del termine giudiziale esclude invece l’inadempimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 18 novembre 2014, n. 24468: il termine può desumersi dall’uso solo se questo ha in sé una durata predeterminata; lo svolgimento nell’immobile di un’attività commerciale non basta, perché la durata del comodato finirebbe per dipendere dalla volontà del comodatario, sicché il rapporto è precario e revocabile ad nutum.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 aprile 2026, n. 11135: la generica destinazione dell’immobile a studio professionale configura un comodato precario; la qualificazione come precario o ad uso determinato rientra nei poteri del giudice e non richiede un’eccezione di parte, una volta provata l’esistenza del comodato.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 28 dicembre 2025, n. 34317: la destinazione ad abitazione principale del comodatario non contiene una predeterminazione temporale e non può essere integrata da elementi esterni come la durata della sua vita; il comodato è dunque precario, diversamente da quello destinato alle esigenze di una famiglia, e nel dubbio vale l’interpretazione meno gravosa per il comodante.
  • Cassazione civile, sez. III, 7 agosto 2012, n. 14177: il vincolo di destinazione a casa familiare richiede un accertamento in fatto sulla comune intenzione delle parti; anche un immobile usato dalla famiglia può essere oggetto di comodato precario se emerge che le parti avevano previsto la reversibilità dell’accordo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 22 maggio 2023, n. 14084: anche nel comodato precario il giudice può fissare, ai sensi dell’art. 1183 c.c., un termine per la restituzione dell’immobile abitativo; tale termine ha natura sostanziale e il suo rispetto esclude l’occupazione senza titolo e il risarcimento per ritardo.
  • Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 1994, n. 2750: la clausola che prevede la restituzione quando i comodatari abbiano reperito un altro alloggio esprime un termine meramente apparente, privo di concretezza temporale, e il rapporto resta regolato dall’art. 1810 c.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 1810 c.c. si contrappone all’art. 1809 c.c., che regola il comodato a termine e ammette la restituzione anticipata solo per urgente e impreveduto bisogno; entrambi presuppongono la nozione dell’art. 1803 c.c. La richiesta di restituzione è un’applicazione dell’art. 1183 c.c. sul tempo dell’adempimento, con il potere del giudice di fissare un termine congruo. Nel dubbio sulla durata soccorre il criterio dell’art. 1371 c.c. Il comodato precario si distingue dalla mera tolleranza, che non crea alcun titolo di detenzione, e dalla locazione (art. 1571 c.c.), che presuppone un corrispettivo. Per l’immobile destinato a casa familiare rilevano i principi sull’assegnazione dell’art. 337-sexies c.c.