Art. 1810 c.c. Comodato senza determinazione di durata
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1810 c.c. disciplina il comodato senza determinazione di durata, comunemente detto precario: quando le parti non hanno convenuto un termine e questo non risulta neppure dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. La norma completa il sistema delle due forme di comodato delineato dal codice: da un lato il comodato a termine (artt. 1803 e 1809 c.c.), dal quale il comodante può sciogliersi solo nei casi previsti dalla legge; dall’altro il comodato precario, revocabile ad nutum, cioè a semplice richiesta.
La ratio è coerente con la gratuità del contratto: chi concede un bene per pura cortesia, senza fissarne la durata, deve poterlo riavere quando vuole, e il contratto gratuito va interpretato nel senso meno gravoso per l’obbligato (art. 1371 c.c.). Il testo è quello originario del 1942.
Contenuto della disposizione
La norma opera in presenza di due condizioni negative:
Ricorrendo queste condizioni, il comodato cessa con la richiesta di restituzione, che non richiede motivazione né forme particolari. Il comodatario deve restituire prontamente; tuttavia, trattandosi di un’applicazione della regola generale dell’art. 1183 c.c., il giudice può fissare un termine congruo per il rilascio quando la natura della prestazione lo richieda, come accade per l’immobile adibito ad abitazione, che va liberato e per il quale occorre trovare un’altra sistemazione.
Profili applicativi
La questione centrale è la qualificazione del rapporto, che spetta al giudice anche d’ufficio una volta provata l’esistenza del comodato. Il comodante che agisce per il rilascio deve provare il contratto e la richiesta di restituzione; il comodatario che vuole sottrarsi al recesso ad nutum deve provare che il bene fu concesso per un uso determinato, in particolare per le esigenze abitative della propria famiglia. Il vincolo di destinazione familiare non si desume dalla sola natura abitativa del bene, ma da un accertamento sulla comune intenzione delle parti, tenuto conto dei loro rapporti, degli interessi perseguiti e del contesto complessivo.
Clausole frequenti nella prassi meritano attenzione. La previsione di restituzione “quando il comodatario avrà trovato altro alloggio” indica un termine solo apparente e lascia il rapporto nell’art. 1810 c.c. La destinazione ad “abitazione principale” del comodatario, priva di riferimenti al nucleo familiare, non individua un termine. Dopo la richiesta, la detenzione protratta oltre il tempo ragionevole o il termine fissato dal giudice diventa senza titolo ed espone al risarcimento del danno; il rispetto del termine giudiziale esclude invece l’inadempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1810 c.c. si contrappone all’art. 1809 c.c., che regola il comodato a termine e ammette la restituzione anticipata solo per urgente e impreveduto bisogno; entrambi presuppongono la nozione dell’art. 1803 c.c. La richiesta di restituzione è un’applicazione dell’art. 1183 c.c. sul tempo dell’adempimento, con il potere del giudice di fissare un termine congruo. Nel dubbio sulla durata soccorre il criterio dell’art. 1371 c.c. Il comodato precario si distingue dalla mera tolleranza, che non crea alcun titolo di detenzione, e dalla locazione (art. 1571 c.c.), che presuppone un corrispettivo. Per l’immobile destinato a casa familiare rilevano i principi sull’assegnazione dell’art. 337-sexies c.c.