Art. 1809 c.c. Restituzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
2. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1809 c.c. disciplina la restituzione della cosa nel comodato con durata determinata o determinabile. La norma bilancia due interessi: quello del comodatario, che deve poter contare sul godimento promesso per il tempo o per l’uso convenuti, e quello del comodante, che si è privato gratuitamente del bene e non può essere esposto a un sacrificio irragionevole se le sue condizioni mutano in modo imprevisto. Ne nasce un regime intermedio tra la stabilità propria dei contratti a termine e la precarietà del comodato senza durata, regolato dall’art. 1810 c.c.
Il testo è quello originario del 1942. Nel codice del 1865 il giudice poteva pronunciare la risoluzione in presenza di bisogni urgenti e imprevisti del comodante; oggi è la legge stessa ad attribuire al comodante la facoltà di esigere la restituzione, mentre al giudice spetta verificarne i presupposti.
Contenuto della disposizione
Il primo comma fissa il momento della restituzione: alla scadenza del termine convenuto o, se un termine non è stato fissato, quando il comodatario si è servito della cosa in conformità del contratto. Il termine può dunque essere espresso oppure ricavabile dall’uso pattuito, purché questo abbia in sé una durata (l’uso per una stagione, per un cantiere, per le esigenze abitative di un nucleo familiare). L’obbligo di restituire sorge automaticamente alla scadenza, senza bisogno di richiesta.
Il secondo comma consente al comodante di esigere la restituzione immediata se, durante il termine o prima che l’uso sia esaurito, gli sopravviene un urgente e impreveduto bisogno. Gli elementi sono due:
Il bisogno non deve necessariamente consistere nella necessità di usare direttamente la cosa: può consistere anche in un imprevisto peggioramento della condizione economica che renda necessario vendere o locare il bene.
Profili applicativi
Il comodante che invoca il secondo comma deve allegare e provare in modo rigoroso il bisogno. Quando esso è di natura economica, la prova deve riguardare l’insufficienza complessiva delle entrate, la concreta possibilità di trarre un reddito immediato dall’immobile e l’assenza di altre risorse patrimoniali utilizzabili: chi possiede altri immobili alienabili difficilmente dimostra l’urgenza. Il giudice compie poi un controllo di proporzionalità, comparando il bisogno del comodante con il pregiudizio del comodatario e le alternative disponibili a ciascuno, alla luce del dovere di buona fede; la comparazione è particolarmente attenta quando il bene è la casa della famiglia del comodatario o è inserito nella sua organizzazione aziendale.
Il bisogno può essere fatto valere anche dall’erede del comodante, in relazione alla propria situazione. Alla scadenza del termine, la mera inerzia del comodante nel chiedere la restituzione non trasforma il comodato a termine in comodato precario: essa costituisce di regola semplice tolleranza, che cessa con la morte del tollerante e non crea un nuovo titolo di detenzione. Da quel momento la detenzione diventa senza titolo e può dar luogo a risarcimento del danno da occupazione, da provare anche per presunzioni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1809 c.c. presuppone la nozione dell’art. 1803 c.c. (comodato per un tempo o un uso determinato) e si contrappone all’art. 1810 c.c., che regola il comodato senza durata con restituzione a richiesta. Le altre ipotesi di restituzione anticipata sono l’abuso del comodatario (art. 1804, terzo comma, c.c.) e la morte del comodatario (art. 1811 c.c.). Il controllo di proporzionalità si fonda sui doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.). In materia familiare, il comodato interferisce con l’assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.), che non muta il titolo di godimento ma lo concentra sul coniuge assegnatario. Il danno da occupazione dopo la cessazione del titolo si inquadra nell’art. 2043 c.c. o nella responsabilità per ritardata restituzione (art. 1218 c.c.).