Art. 1803 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

2. Il comodato è essenzialmente gratuito.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1803 c.c. apre il capo XIV del titolo III del libro quarto, dedicato al comodato, e ne fornisce la nozione. Il comodato, detto anche prestito d’uso, è il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

La funzione è quella di attribuire gratuitamente il godimento temporaneo di un bene, senza trasferirne la proprietà: il comodatario acquista la sola detenzione, non il possesso. L’istituto risponde a esigenze di solidarietà e cortesia, tipiche dei rapporti familiari e amicali, ma trova largo impiego anche nei rapporti tra imprese (si pensi ai beni strumentali concessi in uso dal fornitore) e con gli enti pubblici. Il testo non ha subito modifiche dalla promulgazione del codice.

Contenuto della disposizione

Dalla nozione legale discendono i tratti essenziali del tipo:

  • realità: il comodato si perfeziona con la consegna della cosa e non con il semplice accordo; la consegna può essere anche solo giuridica, come quando la cosa sia già detenuta dal comodatario ad altro titolo e muti soltanto il titolo della detenzione. La promessa di dare in comodato, priva di consegna, non integra il contratto tipico;
  • oggetto: beni mobili o immobili, purché inconsumabili, poiché deve essere restituita la stessa cosa; se si consegnano cose fungibili con obbligo di restituirne altrettante dello stesso genere si ha mutuo (art. 1813 c.c.);
  • durata: il godimento è concesso per un tempo determinato o per un uso determinato, dal quale può desumersi la scadenza; in mancanza di entrambi si applica l’art. 1810 c.c. (comodato senza determinazione di durata, o precario), che consente la restituzione a semplice richiesta;
  • gratuità essenziale: il secondo comma qualifica la gratuità come elemento costitutivo; se il godimento è remunerato da un corrispettivo il contratto si trasforma in locazione o in un contratto atipico oneroso.

La gratuità non è esclusa da un modus, cioè un onere accessorio a carico del comodatario (per esempio il pagamento delle spese di gestione o piccoli interventi), purché di entità tale da non costituire una vera controprestazione del godimento.

Profili applicativi

Due sono le aree di maggior contenzioso. La prima è la qualificazione del rapporto quando il comodatario sostiene costi: occorre stabilire se l’onere sia un semplice modus o un corrispettivo che fa del contratto una locazione, con le relative tutele (durata minima, disciplina del canone, rilascio). L’indagine riguarda l’entità economica dell’onere in rapporto al valore del godimento e la struttura del regolamento: una clausola risolutiva per inadempimento dell’onere è indizio di sinallagma, cioè di reciprocità tra le prestazioni. Un modesto contributo spontaneo non snatura invece la gratuità.

La seconda area è il comodato di immobile destinato a casa familiare, concesso tipicamente dai genitori al figlio che si sposa. Se la destinazione all’abitazione della famiglia è stata pattuita, il contratto ha durata determinabile in base a quell’uso e non è revocabile a piacimento: il comodante può ottenere la restituzione prima della cessazione delle esigenze familiari solo per un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.). Tale regime resiste alla crisi coniugale e si concentra sul coniuge assegnatario della casa. Sul piano probatorio, chi oppone il vincolo di destinazione deve dimostrarne la pattuizione; il comodante che invoca il bisogno sopravvenuto deve provarne attualità, concretezza e imprevedibilità. Errore frequente è ritenere che una clausola di recesso con preavviso basti a rendere il rapporto precario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 2003, n. 6881: il comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna, che non deve essere necessariamente materiale, potendo consistere nel mutamento del titolo della detenzione quando la cosa sia già presso il comodatario.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 giugno 2005, n. 13920: la gratuità non viene meno per un modus a carico del comodatario, salvo che questo, per consistenza, si ponga come corrispettivo del godimento; il giudice deve quindi valutare l’entità degli oneri, come canone, spese accessorie e utenze, prima di qualificare il rapporto come comodato.
  • Cassazione civile, sez. III, 16 novembre 1994, n. 9694: un modesto contributo pecuniario corrisposto spontaneamente dal comodatario non esclude la gratuità, che cessa solo quando il vantaggio del comodante assume natura di controprestazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 gennaio 2019, n. 1039: è falsa applicazione dell’art. 1803 c.c. qualificare come comodato modale un contratto che impone al concessionario opere di rilevante importo destinate a restare al concedente, tanto più se l’inadempimento è sanzionato da una clausola risolutiva, meccanismo proprio dei contratti a prestazioni corrispettive.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 settembre 2014, n. 20448: il comodato di immobile destinato a casa familiare rientra nell’art. 1809 c.c. e non nel precario dell’art. 1810 c.c.; l’assegnazione al coniuge affidatario non muta il titolo ma lo concentra in capo a lui, e il comodante può chiedere la restituzione solo per un bisogno urgente, attuale e sopravvenuto, che può consistere anche in un imprevisto peggioramento economico.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 febbraio 2017, n. 2711: nel comodato di casa familiare la durata deriva dalla destinazione impressa al bene e non dalla disciplina pattizia del recesso, sicché la clausola di recesso ad nutum resta inefficace finché perdurano le esigenze abitative del nucleo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 gennaio 2025, n. 573: il comodato stipulato perché il comodatario viva con la propria famiglia ha termine determinabile per relationem; la clausola che impone la restituzione entro un certo periodo dalla richiesta va riferita alla cessazione di quell’uso e non attribuisce un recesso libero.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17095: il comodato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare persiste finché sussistono le necessità familiari che lo giustificano, indipendentemente dalla crisi coniugale, salvo l’urgente e imprevisto bisogno del comodante.

Rapporti con altre norme

Gli artt. 1804-1808 c.c. disciplinano gli obblighi del comodatario (custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, divieto di concedere a terzi il godimento senza consenso, rischio del perimento, spese) e la responsabilità del comodante per i vizi della cosa (art. 1812 c.c.). L’art. 1809 c.c. regola la restituzione alla scadenza e in caso di urgente e imprevisto bisogno, mentre l’art. 1810 c.c. disciplina il precario; l’art. 1811 c.c. consente la restituzione immediata alla morte del comodatario. Il confine con la locazione (art. 1571 c.c.) passa per l’onerosità, quello con il mutuo (art. 1813 c.c.) per la fungibilità della cosa. In materia familiare il comodato interferisce con l’assegnazione della casa familiare disciplinata dall’art. 337-sexies c.c.