Art. 1803 c.c. Nozione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
2. Il comodato è essenzialmente gratuito.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1803 c.c. apre il capo XIV del titolo III del libro quarto, dedicato al comodato, e ne fornisce la nozione. Il comodato, detto anche prestito d’uso, è il contratto con cui una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
La funzione è quella di attribuire gratuitamente il godimento temporaneo di un bene, senza trasferirne la proprietà: il comodatario acquista la sola detenzione, non il possesso. L’istituto risponde a esigenze di solidarietà e cortesia, tipiche dei rapporti familiari e amicali, ma trova largo impiego anche nei rapporti tra imprese (si pensi ai beni strumentali concessi in uso dal fornitore) e con gli enti pubblici. Il testo non ha subito modifiche dalla promulgazione del codice.
Contenuto della disposizione
Dalla nozione legale discendono i tratti essenziali del tipo:
La gratuità non è esclusa da un modus, cioè un onere accessorio a carico del comodatario (per esempio il pagamento delle spese di gestione o piccoli interventi), purché di entità tale da non costituire una vera controprestazione del godimento.
Profili applicativi
Due sono le aree di maggior contenzioso. La prima è la qualificazione del rapporto quando il comodatario sostiene costi: occorre stabilire se l’onere sia un semplice modus o un corrispettivo che fa del contratto una locazione, con le relative tutele (durata minima, disciplina del canone, rilascio). L’indagine riguarda l’entità economica dell’onere in rapporto al valore del godimento e la struttura del regolamento: una clausola risolutiva per inadempimento dell’onere è indizio di sinallagma, cioè di reciprocità tra le prestazioni. Un modesto contributo spontaneo non snatura invece la gratuità.
La seconda area è il comodato di immobile destinato a casa familiare, concesso tipicamente dai genitori al figlio che si sposa. Se la destinazione all’abitazione della famiglia è stata pattuita, il contratto ha durata determinabile in base a quell’uso e non è revocabile a piacimento: il comodante può ottenere la restituzione prima della cessazione delle esigenze familiari solo per un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, secondo comma, c.c.). Tale regime resiste alla crisi coniugale e si concentra sul coniuge assegnatario della casa. Sul piano probatorio, chi oppone il vincolo di destinazione deve dimostrarne la pattuizione; il comodante che invoca il bisogno sopravvenuto deve provarne attualità, concretezza e imprevedibilità. Errore frequente è ritenere che una clausola di recesso con preavviso basti a rendere il rapporto precario.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
Gli artt. 1804-1808 c.c. disciplinano gli obblighi del comodatario (custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, divieto di concedere a terzi il godimento senza consenso, rischio del perimento, spese) e la responsabilità del comodante per i vizi della cosa (art. 1812 c.c.). L’art. 1809 c.c. regola la restituzione alla scadenza e in caso di urgente e imprevisto bisogno, mentre l’art. 1810 c.c. disciplina il precario; l’art. 1811 c.c. consente la restituzione immediata alla morte del comodatario. Il confine con la locazione (art. 1571 c.c.) passa per l’onerosità, quello con il mutuo (art. 1813 c.c.) per la fungibilità della cosa. In materia familiare il comodato interferisce con l’assegnazione della casa familiare disciplinata dall’art. 337-sexies c.c.