Art. 1802 c.c. Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.