Art. 1738 c.c. Revoca

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Finchè lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l’ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l’attività prestata.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.