Art. 1739 c.c. Obblighi dello spedizioniere

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.

2. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.