Art. 1739 c.c. Obblighi dello spedizioniere
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nell’esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
2. Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.