Art. 1737 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.