Art. 1722 c.c. Cause di estinzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandato si estingue:
1) per la scadenza del termine o per il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito;
2) per revoca da parte del mandante;
3) per rinunzia del mandatario;
4) per la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario. Tuttavia il mandato che ha per oggetto il compimento di atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue, se l’esercizio dell’impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1722 c.c. apre la sezione dedicata all’estinzione del mandato (artt. 1722-1730 c.c.) ed elenca le cause che pongono fine al rapporto. La norma riflette la natura del mandato come contratto di cooperazione fondato sulla fiducia: il mandatario compie atti giuridici per conto del mandante, e il rapporto non ha ragione di proseguire quando l’incarico è esaurito, quando una delle parti non intende più mantenerlo o quando viene meno la persona, o la capacità, sulla quale la fiducia era stata riposta.
Le cause indicate sono di due tipi. Alcune sono oggettive e attengono al contenuto dell’incarico (scadenza del termine, compimento dell’affare); altre dipendono dalla volontà delle parti (revoca e rinunzia); altre ancora sono legate a vicende personali (morte, interdizione, inabilitazione). La disciplina di dettaglio si trova negli articoli successivi, che regolano la revoca (artt. 1723-1726 c.c.), la rinunzia (art. 1727 c.c.) e gli obblighi che sopravvivono alla morte o all’incapacità (art. 1728 c.c.). La disposizione non ha subito modifiche dall’entrata in vigore del codice.
Contenuto della disposizione
Il mandato si estingue:
Il n. 4 contiene una deroga rilevante: il mandato che ha per oggetto atti relativi all’esercizio di un’impresa non si estingue se l’impresa prosegue, ad esempio con gli eredi dell’imprenditore defunto. Le parti o gli eredi conservano però il diritto di recedere. La regola risponde all’esigenza di continuità dell’attività economica, che sarebbe compromessa dalla caducazione automatica di tutti gli incarichi gestori.
L’elenco non è esaustivo. Un’ulteriore deroga alla regola della morte o dell’incapacità del mandante è posta dall’art. 1723, secondo comma, c.c. per il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi (cosiddetto mandato in rem propriam), che sopravvive a tali eventi. Il fallimento e la liquidazione giudiziale di una delle parti trovano invece disciplina nelle leggi concorsuali.
Profili applicativi
La questione più frequente nella pratica riguarda gli atti compiuti dal mandatario munito di procura dopo la morte del mandante, quando il decesso non è ancora conosciuto. Occorre tenere distinti due piani. Nel rapporto interno, il mandato si estingue e gli eredi subentrano nelle posizioni del defunto; nel rapporto con i terzi, invece, la sorte degli atti compiuti in nome del mandante dipende dalla procura, cioè dal potere di rappresentanza, e l’opponibilità della sua estinzione è regolata dall’art. 1396, secondo comma, c.c.: le cause di estinzione diverse dalla revoca non sono opponibili ai terzi che le abbiano ignorate senza colpa. L’onere di provare la colpevole ignoranza del terzo grava sugli eredi del rappresentato.
Il principio si estende all’attività processuale. Il procuratore che agisca in giudizio per il mandante defunto compie atti efficaci finché la controparte abbia ignorato senza colpa l’evento; il mandato alle liti, d’altra parte, è soggetto alle regole sull’interruzione del processo, che rendono l’evento rilevante solo quando sia dichiarato o notificato.
Diverso è il caso del mandato senza rappresentanza. Il mandatario che ha agito in nome proprio acquista diritti e assume obblighi verso i terzi (art. 1705 c.c.); l’estinzione del mandato, per qualsiasi causa, non incide su quel rapporto esterno. Ne consegue che il mandatario conserva la legittimazione ad agire contro il terzo anche dopo il compimento dell’affare e che, in caso di sua morte, i suoi eredi gli succedono nella posizione verso il terzo contraente.
L’estinzione non cancella gli obblighi già sorti. Il mandatario resta tenuto al rendiconto (art. 1713 c.c.) e alla restituzione di quanto ricevuto; dopo la morte del mandante, gli eredi di quest’ultimo sono legittimati a pretenderlo. Simmetricamente, il compenso per l’attività svolta resta dovuto e si trasmette agli eredi come debito.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1722 c.c. va letto insieme agli artt. 1723-1726 c.c. sulla revoca, all’art. 1727 c.c. sulla rinunzia e all’art. 1728 c.c., che obbliga il mandatario a proseguire l’esecuzione iniziata, se vi è pericolo nel ritardo, quando muore o diviene incapace il mandante, e impone agli eredi o al rappresentante del mandatario defunto o incapace di avvertire il mandante e di adottare i provvedimenti urgenti. L’art. 1729 c.c. fa salvi, nei confronti del mandante e dei suoi eredi, gli atti compiuti dal mandatario prima di conoscere l’estinzione; l’art. 1730 c.c. estende l’estinzione all’intero mandato congiuntivo quando la causa riguarda uno solo dei mandatari. Per i riflessi verso i terzi è decisivo l’art. 1396 c.c. sulla procura; per il mandato senza rappresentanza, l’art. 1705 c.c. Nel processo, gli artt. 85 e 300 c.p.c. disciplinano la sorte del mandato alle liti.