Art. 1726 c.c. Revoca del mandato collettivo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

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