Art. 1723 c.c. Revocabilità del mandato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.

2. Il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1723 c.c. regola la revoca del mandato, la prima delle cause estintive dipendenti dalla volontà delle parti elencate dall’art. 1722 c.c. Il principio di partenza è la libera revocabilità: poiché il mandato si fonda sulla fiducia e serve a curare un interesse del mandante, quest’ultimo deve poter riprendere in ogni momento la gestione dei propri affari. La norma tempera però il principio in due direzioni.

Nel primo comma la revocabilità resta intatta anche quando le parti abbiano pattuito l’irrevocabilità, ma la revoca obbliga il mandante a risarcire i danni, salvo che ricorra una giusta causa. Nel secondo comma il legislatore dà rilievo a un’ipotesi in cui il mandato non serve soltanto il mandante: quando è conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi (cosiddetto mandato in rem propriam), il rapporto acquista una stabilità maggiore, perché la sua estinzione sacrificherebbe un interesse diverso da quello del mandante. La disposizione è rimasta immutata dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma distingue la validità della revoca dalle sue conseguenze. Anche in presenza di un patto di irrevocabilità, la revoca estingue il mandato; il patto opera solo sul piano risarcitorio, imponendo al mandante di ristorare il pregiudizio arrecato al mandatario. La responsabilità è esclusa se la revoca è sorretta da una giusta causa, cioè da circostanze che incidono sul rapporto di fiducia in modo tale da non consentirne la prosecuzione.

Il secondo comma prevede che il mandato conferito anche nell’interesse del mandatario o di terzi:

  • non si estingue per revoca del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca;
  • non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante, in deroga all’art. 1722, n. 4, c.c.

L’interesse del mandatario rilevante non coincide con quello, comune a ogni mandato oneroso, a conservare l’incarico e a percepire il compenso. Occorre un interesse giuridico ulteriore, di regola espresso da un rapporto obbligatorio, preesistente o coevo al mandato, nel quale il mandante sia debitore e il mandatario creditore: il mandato diventa allora lo strumento per soddisfare quel credito. Esempio tipico è il mandato all’incasso con facoltà del mandatario di trattenere le somme riscosse a estinzione di un suo credito verso il mandante.

Profili applicativi

Il primo problema pratico è la qualificazione. Il semplice nome attribuito dalle parti (mandato o procura “irrevocabile”) non basta: il giudice deve accertare, sulla base del contratto e del rapporto sottostante, se esista un interesse del mandatario distinto dalla retribuzione. In mancanza, il mandato resta ordinario e la clausola di irrevocabilità ha soltanto la portata risarcitoria del primo comma.

Il secondo problema riguarda la procura che accompagna il mandato. L’irrevocabilità del mandato in rem propriam attiene al rapporto interno tra mandante e mandatario; la procura, negozio unilaterale e autonomo, resta revocabile, e la sua revoca priva il mandatario del potere di agire in nome del mandante. Se il mandante revoca illegittimamente, il mandatario ha diritto al risarcimento, ma non può ottenere una tutela di tipo reale, come l’accertamento della proprietà dei beni che avrebbe dovuto vendere. Per la stessa ragione, nel mandato all’incasso il terzo debitore informato della revoca della procura non è più tenuto a pagare al mandatario, salvo che si sia impegnato direttamente nei suoi confronti.

Quanto alla giusta causa, la giurisprudenza vi riconduce sia l’inadempimento del mandatario (ad esempio la totale omissione del rendiconto) sia fatti non integranti inadempimento ma idonei a far venir meno l’affidamento. Nel mandato in rem propriam costituisce giusta causa anche la realizzazione, o l’impossibilità di realizzazione, dell’interesse del mandatario. Il danno da revoca illegittima si liquida secondo i criteri generali degli artt. 1223 e 2697 c.c., con possibilità di liquidazione equitativa se la prova del quantum è impossibile o molto difficile.

Le regole generali dell’art. 1723 c.c. orientano anche la revoca dell’amministratore di società, dove la responsabilità per la revoca senza giusta causa grava sulla società revocante, e non sui soci che hanno concorso con il voto alla decisione.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. VI-3, ord. 28 settembre 2017, n. 22753: l’interesse del mandatario che rende irrevocabile il mandato non coincide con quello a conservare l’incarico o a percepire il compenso, ma richiede un interesse giuridico all’esecuzione, di regola un rapporto obbligatorio in cui il mandante è debitore e il mandatario creditore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 marzo 2019, n. 6382: si ha mandato in rem propriam solo quando l’interesse del mandatario è assicurato da un rapporto sinallagmatico con il mandante; non basta l’interesse all’esecuzione dell’appalto nel cui ambito il mandato all’incasso è conferito, e il mandato, a differenza della cessione, non trasferisce la titolarità del credito.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 febbraio 2024, n. 3568: il mandato in rem propriam è il mezzo per realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico; l’interesse economico del mandatario deve risultare chiaramente dal contratto e non può ridursi all’interesse a percepire il compenso.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 luglio 2016, n. 14067: l’irrevocabilità prevista dal secondo comma si esaurisce nel rapporto interno; la procura resta revocabile e la sua revoca estingue il potere rappresentativo, sicché la revoca illegittima espone il mandante solo al risarcimento e non giustifica una tutela reale sui beni oggetto del mandato a vendere.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 settembre 2017, n. 22588: l’irrevocabilità del mandato all’incasso non è opponibile al terzo debitore che abbia ricevuto comunicazione della revoca della procura, a meno che il terzo non abbia assunto uno specifico impegno a pagare al mandatario.
  • Cassazione civile, sez. II, 12 agosto 2011, n. 17281: la giusta causa di revoca consiste in circostanze che, incidendo sul rapporto fiduciario, non ne consentono la prosecuzione, e può derivare anche da situazioni che non costituiscono inadempimento del mandatario, purché idonee a eliminare l’affidamento iniziale.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 2 dicembre 2011, n. 25790: in presenza di giusta causa diventa irrilevante stabilire se il mandato sia ordinario o in rem propriam; l’assenza di qualsiasi rendiconto, nonostante un esonero limitato al rendiconto formale, integra giusta causa di revoca. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 agosto 2004, n. 15554: il danno da revoca del mandato in rem propriam, come quello previsto dal primo comma, va commisurato alla lesione dell’interesse del mandatario alla conservazione del rapporto secondo gli artt. 1223 e 2697 c.c., e può essere liquidato in via equitativa.

Rapporti con altre norme

L’art. 1722, n. 2, c.c. colloca la revoca tra le cause di estinzione. L’art. 1724 c.c. ammette la revoca tacita, desumibile dalla nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o dal compimento diretto dell’affare da parte del mandante; l’art. 1725 c.c. regola il risarcimento nella revoca del mandato oneroso, a tempo determinato o indeterminato, e l’art. 1726 c.c. il mandato collettivo. Sul versante esterno, l’art. 1396 c.c. impone di portare la revoca della procura a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Per il professionista intellettuale il recesso del cliente è regolato in modo speciale dall’art. 2237 c.c.; per gli amministratori di società di capitali dall’art. 2383 c.c.