Art. 1727 c.c. Rinunzia del mandatario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario che rinunzia senza giusta causa al mandato deve risarcire i danni al mandante. Se il mandato è a tempo indeterminato, il mandatario che rinunzia senza giusta causa è tenuto al risarcimento, qualora non abbia dato un congruo preavviso.

2. In ogni caso la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave da parte del mandatario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1727 c.c. disciplina la rinunzia del mandatario, causa di estinzione del mandato prevista dall’art. 1722, n. 3, c.c. È la disposizione speculare a quelle sulla revoca (artt. 1723-1725 c.c.): come il mandante può sciogliersi dal rapporto, così il mandatario non può essere costretto a proseguire un’attività gestoria che non intende più svolgere, perché nessuno può essere obbligato coattivamente a cooperare negli affari altrui.

La libertà di recesso non è però priva di conseguenze. La norma bilancia l’interesse del mandatario a liberarsi con quello del mandante a non restare improvvisamente privo di chi cura i suoi affari. Il risultato è un sistema a due livelli: la rinunzia estingue sempre il mandato, ma se manca una giusta causa, o se è esercitata in modo intempestivo, il mandatario deve risarcire i danni. La disposizione non è stata modificata dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo comma distingue secondo la durata del mandato:

  • se il mandato è a tempo determinato o per un determinato affare, il mandatario che rinunzia senza giusta causa deve risarcire i danni al mandante;
  • se il mandato è a tempo indeterminato, la rinunzia senza giusta causa obbliga al risarcimento solo quando il mandatario non abbia dato un congruo preavviso.

Il secondo comma pone una regola di correttezza che vale in ogni caso, anche quando vi sia giusta causa: la rinunzia deve essere fatta in modo e in tempo tali che il mandante possa provvedere altrimenti. Il mandatario deve quindi comunicare la propria decisione con anticipo sufficiente a consentire la sostituzione e non può abbandonare l’incarico in un momento critico. La sola eccezione è l’impedimento grave del mandatario, cioè una situazione personale o oggettiva che gli renda impossibile o eccessivamente gravoso proseguire anche per il tempo necessario.

La giusta causa di rinunzia è costituita da fatti che rendono non esigibile la prosecuzione del rapporto: l’inadempimento del mandante (ad esempio il mancato pagamento del compenso o delle anticipazioni), la perdita della fiducia, ma anche impedimenti oggettivi che rendono impossibile l’esecuzione. Il danno risarcibile non coincide con la semplice necessità di trovare un nuovo mandatario, ma con le conseguenze pregiudizievoli dell’abbandono intempestivo o ingiustificato.

Profili applicativi

La rinunzia è un atto unilaterale recettizio: produce effetto quando giunge a conoscenza del mandante, e non richiede accettazione. Anche la rinunzia priva di giusta causa estingue il mandato; il mandante non può pretenderne la prosecuzione, ma solo il risarcimento. Nel mandato collettivo, a differenza della revoca (che ai sensi dell’art. 1726 c.c. ha effetto solo se fatta da tutti i mandanti), la rinunzia del mandatario scioglie il rapporto nei confronti di tutti.

La norma trova applicazione in numerosi incarichi gestori ricondotti allo schema del mandato. L’amministratore di condominio, al quale l’art. 1129 c.c. rende applicabili in via residuale gli artt. 1703-1730 c.c., e l’amministratore giudiziario della comunione nominato ai sensi dell’art. 1105 c.c. possono dimettersi per giusta causa, purché con congruo preavviso; spetta poi agli interessati provvedere alla sostituzione. Per gli amministratori e i sindaci di società valgono regole speciali (artt. 2385 e 2401 c.c.), ma il principio di correttezza nella scelta dei tempi resta rilevante: le dimissioni non esonerano da responsabilità per le omissioni anteriori.

Per il difensore il contratto di patrocinio è regolato dall’art. 85 c.p.c. e dalla legge professionale, che riconoscono all’avvocato il diritto di rinunciare sempre al mandato. Il limite riguarda le modalità: il difensore deve garantire l’attività di rappresentanza fino alla sostituzione. Sul piano probatorio, il mandante che chiede il risarcimento deve dimostrare l’assenza di giusta causa o l’inadeguatezza del preavviso, nonché il danno e il nesso causale con la rinunzia intempestiva.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 29 aprile 2025, n. 11261: l’amministratore della comunione ereditaria nominato dal giudice instaura con i coeredi un rapporto di mandato, al quale si applica l’art. 1727 c.c.; l’oggettiva impossibilità di proseguire, come il blocco del conto corrente usato per la gestione disposto in altro giudizio, integra giusta causa delle dimissioni comunicate con congruo preavviso.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2000, n. 1602: il mandatario, pur vincolato dal contratto, non può essere coattivamente obbligato all’esecuzione, sicché la rinunzia, anche senza giusta causa, determina comunque l’estinzione del mandato; il principio è stato applicato alle dimissioni dell’amministratore di società in nome collettivo, i cui rapporti sono regolati dalle norme sul mandato.
  • Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 1999, n. 3609: la regola dell’art. 1726 c.c., secondo cui nel mandato collettivo la revoca di uno solo dei mandanti è inefficace, non si estende alla rinunzia del mandatario, che scioglie il mandato collettivo anche se concordata con uno dei mandanti.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 10 marzo 2023, n. 7180: il difensore può rinunciare al mandato senza necessità di giusta causa ai sensi dell’art. 85 c.p.c., con il solo limite delle modalità; i danni risarcibili non coincidono con la necessità per il cliente di nominare un nuovo legale, ma derivano soltanto dall’esercizio del recesso in violazione delle cautele prescritte.
  • Cassazione civile, sez. I, 13 agosto 2008, n. 21563: per gli amministratori di società di capitali la rinuncia è regolata dall’art. 2385 c.c., che non ne subordina l’efficacia a una giusta causa né all’accettazione dei soci; non occorre ricorrere in via analogica alla disciplina del mandato.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 dicembre 2019, n. 32397: le dimissioni del sindaco non lo esonerano dalla responsabilità quando non siano state precedute dagli atti necessari a contrastare le irregolarità gestionali conosciute; il nesso causale con il danno sussiste anche se il pregiudizio si è prodotto dopo la cessazione dalla carica.

Rapporti con altre norme

L’art. 1722, n. 3, c.c. inserisce la rinunzia tra le cause di estinzione; l’art. 1725 c.c. detta, per la revoca del mandato oneroso, una disciplina parallela fondata sulla stessa distinzione tra mandato a termine e a tempo indeterminato. L’art. 1710 c.c. sulla diligenza del mandatario e l’art. 1713 c.c. sul rendiconto continuano a operare anche dopo la rinunzia, per l’attività svolta fino a quel momento. Discipline speciali regolano il recesso del prestatore d’opera intellettuale (art. 2237 c.c., che richiede la giusta causa e impone di evitare pregiudizio al cliente), del difensore (art. 85 c.p.c.), degli amministratori di condominio (art. 1129 c.c.) e di società (art. 2385 c.c.).