Art. 1721 c.c. Diritto del mandatario sui crediti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario ha diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha conclusi, con precedenza sul mandante e sui creditori di questo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.