Art. 1717 c.c. Sostituto del mandatario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita.

2. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

3. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

4. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.