Art. 1712 c.c. Comunicazione dell’eseguito mandato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.

2. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1712 c.c. impone al mandatario di comunicare senza ritardo al mandante l’avvenuta esecuzione del mandato e attribuisce al silenzio del mandante, protratto oltre un tempo ragionevole, il valore di approvazione dell’operato, anche quando il mandatario si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto i limiti dell’incarico.

La norma persegue la certezza dei rapporti. Il mandante, informato di ciò che è stato fatto per suo conto, deve prendere posizione in tempi brevi: se tace, accetta il risultato e non può più contestarlo a distanza di tempo, magari dopo aver atteso l’andamento dell’affare. È uno dei rari casi in cui il codice attribuisce al silenzio un significato giuridico tipico, giustificato dal dovere di correttezza che il rapporto fiduciario impone anche al mandante. Il testo non è mai stato modificato.

Contenuto della disposizione

  • obbligo di comunicazione (primo comma): grava sul mandatario, deve essere tempestivo e permane anche quando egli si sia fatto sostituire o, nelle operazioni bancarie, si sia avvalso di corrispondenti;
  • contenuto della comunicazione: per produrre l’effetto di approvazione deve indicare con precisione l’operazione compiuta e, se vi è stata, la deviazione dalle istruzioni o il superamento dei limiti;
  • silenzio qualificato (secondo comma): il ritardo nella risposta, superiore al tempo richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione;
  • effetto: l’approvazione libera il mandatario dalla responsabilità per la difformità e rende l’atto riferibile al mandante nel rapporto interno, analogamente a una ratifica tacita.

Il presupposto indispensabile è la ricezione effettiva della comunicazione da parte del mandante: in sua mancanza il silenzio è privo di significato e gli atti eccedenti restano a carico del mandatario ai sensi dell’art. 1711 c.c.

Profili applicativi

Il terreno elettivo della norma è l’intermediazione bancaria e finanziaria. Le banche invocano spesso l’art. 1712 c.c. per sostenere che il cliente, non avendo contestato le operazioni riportate negli estratti o nelle note informative, le abbia approvate. La giurisprudenza è rigorosa: l’intermediario deve provare che il cliente ha effettivamente ricevuto le comunicazioni relative alle singole operazioni, non bastando le prassi informative generali, la propensione al rischio dichiarata o i versamenti del cliente. Quando poi il contratto quadro prescrive la forma scritta per gli ordini, la ratifica deve avere la stessa forma e non può desumersi da un comportamento concludente.

Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo è soggettivo: l’approvazione tacita opera solo tra mandante e mandatario e non può essere invocata dai terzi come equivalente della ratifica degli artt. 1398 e 1399 c.c. Il secondo è oggettivo: essa riguarda l’operato del mandatario, non il rendiconto delle sue spettanze; il conto presentato ai sensi dell’art. 1713 c.c. non si considera approvato per il solo silenzio, ma solo a fronte di un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo. Inoltre non si ha approvazione quando la condotta del mandatario è così distante dalle istruzioni da equivalere a una totale inesecuzione dell’incarico.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1753: per configurare la ratifica tacita di operazioni eseguite senza ordine occorre provare che il cliente ne sia stato informato; in mancanza, gli atti eccedenti restano a carico della banca ai sensi dell’art. 1711 c.c., e l’onere della prova grava sull’intermediario.
  • Cassazione civile, sez. I, 8 settembre 2014, n. 18873: l’approvazione tacita non opera se l’intermediario non prova la ricezione, da parte dei clienti, delle comunicazioni sulle operazioni effettuate.
  • Cassazione civile, sez. I, 7 agosto 2014, n. 17795: la mancata contestazione per ventisette mesi non vale approvazione se manca la prova dell’effettiva conoscenza delle singole operazioni da parte del cliente.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 agosto 2017, n. 20396: se il contratto quadro richiede la forma scritta per gli ordini, la ratifica dell’operazione eseguita senza ordine deve avere la stessa forma e non può risultare da un comportamento concludente.
  • Cassazione civile, sez. II, 24 luglio 2019, n. 20042: l’approvazione tacita riguarda le operazioni compiute, non il rendiconto delle spettanze, che si considera approvato solo in presenza di un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo.
  • Cassazione civile, sez. III, 1 dicembre 2003, n. 18299: l’approvazione presuppone la comunicazione delle attività divergenti; non opera quando la condotta del mandatario equivale a una radicale inesecuzione e non può essere invocata dall’ausiliario del mandatario.
  • Cassazione civile, sez. III, 10 giugno 1983, n. 3992: la comunicazione deve indicare con precisione l’operazione compiuta al di fuori del mandato; l’approvazione implicita presuppone la conoscenza del superamento dei limiti.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 giugno 1982, n. 3732: l’approvazione tacita opera solo nei rapporti tra mandante e mandatario e i terzi non possono invocarla come equivalente della ratifica.

Rapporti con altre norme

L’art. 1712 c.c. integra l’art. 1711 c.c., che pone a carico del mandatario gli atti eccedenti salvo ratifica, e si distingue dalla ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere (artt. 1398 e 1399 c.c.), che opera verso i terzi e richiede la forma dell’atto ratificato. Va coordinato con l’art. 1713 c.c. sul rendiconto, con l’art. 1832 c.c. sull’approvazione dell’estratto conto e con l’art. 1856 c.c. sull’esecuzione degli incarichi bancari. Nei servizi di investimento rilevano gli obblighi informativi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa disciplina regolamentare.