Art. 1712 c.c. Comunicazione dell’eseguito mandato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l’esecuzione del mandato.
2. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1712 c.c. impone al mandatario di comunicare senza ritardo al mandante l’avvenuta esecuzione del mandato e attribuisce al silenzio del mandante, protratto oltre un tempo ragionevole, il valore di approvazione dell’operato, anche quando il mandatario si sia discostato dalle istruzioni o abbia ecceduto i limiti dell’incarico.
La norma persegue la certezza dei rapporti. Il mandante, informato di ciò che è stato fatto per suo conto, deve prendere posizione in tempi brevi: se tace, accetta il risultato e non può più contestarlo a distanza di tempo, magari dopo aver atteso l’andamento dell’affare. È uno dei rari casi in cui il codice attribuisce al silenzio un significato giuridico tipico, giustificato dal dovere di correttezza che il rapporto fiduciario impone anche al mandante. Il testo non è mai stato modificato.
Contenuto della disposizione
Il presupposto indispensabile è la ricezione effettiva della comunicazione da parte del mandante: in sua mancanza il silenzio è privo di significato e gli atti eccedenti restano a carico del mandatario ai sensi dell’art. 1711 c.c.
Profili applicativi
Il terreno elettivo della norma è l’intermediazione bancaria e finanziaria. Le banche invocano spesso l’art. 1712 c.c. per sostenere che il cliente, non avendo contestato le operazioni riportate negli estratti o nelle note informative, le abbia approvate. La giurisprudenza è rigorosa: l’intermediario deve provare che il cliente ha effettivamente ricevuto le comunicazioni relative alle singole operazioni, non bastando le prassi informative generali, la propensione al rischio dichiarata o i versamenti del cliente. Quando poi il contratto quadro prescrive la forma scritta per gli ordini, la ratifica deve avere la stessa forma e non può desumersi da un comportamento concludente.
Due limiti vanno tenuti presenti. Il primo è soggettivo: l’approvazione tacita opera solo tra mandante e mandatario e non può essere invocata dai terzi come equivalente della ratifica degli artt. 1398 e 1399 c.c. Il secondo è oggettivo: essa riguarda l’operato del mandatario, non il rendiconto delle sue spettanze; il conto presentato ai sensi dell’art. 1713 c.c. non si considera approvato per il solo silenzio, ma solo a fronte di un comportamento incompatibile con la volontà di contestarlo. Inoltre non si ha approvazione quando la condotta del mandatario è così distante dalle istruzioni da equivalere a una totale inesecuzione dell’incarico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1712 c.c. integra l’art. 1711 c.c., che pone a carico del mandatario gli atti eccedenti salvo ratifica, e si distingue dalla ratifica del contratto concluso dal rappresentante senza potere (artt. 1398 e 1399 c.c.), che opera verso i terzi e richiede la forma dell’atto ratificato. Va coordinato con l’art. 1713 c.c. sul rendiconto, con l’art. 1832 c.c. sull’approvazione dell’estratto conto e con l’art. 1856 c.c. sull’esecuzione degli incarichi bancari. Nei servizi di investimento rilevano gli obblighi informativi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa disciplina regolamentare.