Art. 1711 c.c. Limiti del mandato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

2. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.