Art. 1711 c.c. Limiti del mandato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L’atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
2. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.