Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
2. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1710 c.c. fissa il criterio di diligenza cui il mandatario deve attenersi nell’esecuzione dell’incarico e gli impone un obbligo di informazione verso il mandante. È la norma centrale sulla responsabilità del mandatario: specifica, per il mandato, la regola generale dell’art. 1176 c.c. e chiarisce quale grado di impegno il mandante può pretendere.
La disciplina riflette la natura fiduciaria del rapporto. Il mandatario gestisce interessi altrui e dispone di informazioni che il mandante spesso non possiede; la legge gli chiede di agire con la cura di una persona avveduta e di colmare lo squilibrio informativo, riferendo tutto ciò che potrebbe indurre il mandante a cambiare le proprie decisioni. La previsione di un rigore attenuato per il mandato gratuito tiene conto, per equità, della posizione di chi presta l’opera per amicizia. Il testo è quello originario.
Contenuto della disposizione
La diligenza riguarda non solo l’atto finale, ma anche gli atti preparatori e strumentali, e include il dovere di segnalare tempestivamente termini di prescrizione o decadenza, carenze documentali e ostacoli all’esecuzione.
Profili applicativi
La responsabilità del mandatario è contrattuale e segue il regime dell’art. 1218 c.c.: il mandante deve provare il mandato e allegare l’inadempimento; spetta al mandatario dimostrare di aver eseguito l’incarico con la diligenza dovuta o che l’inesecuzione dipende da causa a lui non imputabile. Il fatto del terzo o un provvedimento dell’autorità liberano il mandatario solo se del tutto estranei alla sua sfera di diligenza, cioè se egli ha sperimentato i rimedi che un mandatario avveduto avrebbe adottato per superare l’ostacolo. Il danno deve essere provato nella sua esistenza e nel nesso causale con la condotta negligente.
Ricorrono nella pratica i casi di procure sui conti correnti di familiari, mandati a vendere conferiti ad agenzie, incarichi bancari e professionali. La gratuità o il carattere amichevole dell’incarico non escludono la natura contrattuale del rapporto quando il mandatario abbia ricevuto procure e credenziali per operare. Il silenzio del mandante, anche prolungato, non equivale a revoca: il mandatario deve interpellarlo e, nel frattempo, compiere gli atti necessari a evitare pregiudizi. La violazione dell’obbligo di informazione è autonoma fonte di responsabilità e permane anche se il mandato viene revocato poco prima della scadenza di un termine non segnalato.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1710 c.c. specifica l’art. 1176 c.c. e opera secondo il regime probatorio dell’art. 1218 c.c.; per il danno rilevano gli artt. 1223 e 1227 c.c. Si integra con l’art. 1708 c.c. (atti necessari), con l’art. 1711 c.c. (limiti del mandato e istruzioni), con l’art. 1712 c.c. (comunicazione dell’eseguito) e con l’art. 1713 c.c. (rendiconto), che costituisce lo strumento per verificare la diligenza della gestione. Per le prestazioni professionali dell’avvocato rileva l’art. 2236 c.c.; per gli intermediari finanziari, gli obblighi di diligenza e informazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.