Art. 1710 c.c. Diligenza del mandatario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

2. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1710 c.c. fissa il criterio di diligenza cui il mandatario deve attenersi nell’esecuzione dell’incarico e gli impone un obbligo di informazione verso il mandante. È la norma centrale sulla responsabilità del mandatario: specifica, per il mandato, la regola generale dell’art. 1176 c.c. e chiarisce quale grado di impegno il mandante può pretendere.

La disciplina riflette la natura fiduciaria del rapporto. Il mandatario gestisce interessi altrui e dispone di informazioni che il mandante spesso non possiede; la legge gli chiede di agire con la cura di una persona avveduta e di colmare lo squilibrio informativo, riferendo tutto ciò che potrebbe indurre il mandante a cambiare le proprie decisioni. La previsione di un rigore attenuato per il mandato gratuito tiene conto, per equità, della posizione di chi presta l’opera per amicizia. Il testo è quello originario.

Contenuto della disposizione

  • diligenza del buon padre di famiglia (primo comma): è la diligenza media che si può attendere da una persona di normale avvedutezza, consapevole dei propri impegni; quando il mandato rientra in un’attività professionale, il parametro si commisura alla natura dell’attività ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, c.c.;
  • mandato gratuito: la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore; la colpa lieve può essere considerata con indulgenza, ma una volta accertata la colpa il mandatario risponde dell’intero danno che ne è conseguenza immediata e diretta;
  • obbligo di informazione (secondo comma): il mandatario deve rendere note le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato; la giurisprudenza vi include anche le circostanze preesistenti conosciute dopo il conferimento e persino quelle già note al momento della conclusione del contratto.

La diligenza riguarda non solo l’atto finale, ma anche gli atti preparatori e strumentali, e include il dovere di segnalare tempestivamente termini di prescrizione o decadenza, carenze documentali e ostacoli all’esecuzione.

Profili applicativi

La responsabilità del mandatario è contrattuale e segue il regime dell’art. 1218 c.c.: il mandante deve provare il mandato e allegare l’inadempimento; spetta al mandatario dimostrare di aver eseguito l’incarico con la diligenza dovuta o che l’inesecuzione dipende da causa a lui non imputabile. Il fatto del terzo o un provvedimento dell’autorità liberano il mandatario solo se del tutto estranei alla sua sfera di diligenza, cioè se egli ha sperimentato i rimedi che un mandatario avveduto avrebbe adottato per superare l’ostacolo. Il danno deve essere provato nella sua esistenza e nel nesso causale con la condotta negligente.

Ricorrono nella pratica i casi di procure sui conti correnti di familiari, mandati a vendere conferiti ad agenzie, incarichi bancari e professionali. La gratuità o il carattere amichevole dell’incarico non escludono la natura contrattuale del rapporto quando il mandatario abbia ricevuto procure e credenziali per operare. Il silenzio del mandante, anche prolungato, non equivale a revoca: il mandatario deve interpellarlo e, nel frattempo, compiere gli atti necessari a evitare pregiudizi. La violazione dell’obbligo di informazione è autonoma fonte di responsabilità e permane anche se il mandato viene revocato poco prima della scadenza di un termine non segnalato.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 1 luglio 2024, n. 18002: il rilascio di procura e la consegna delle credenziali di accesso ai conti rivelano la natura contrattuale del rapporto, anche se gratuito e non formalizzato; grava sul mandatario la prova del corretto adempimento.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 10 agosto 2023, n. 24452: nel giudizio sulla revoca per inadempimento, il mandante allega la fonte dell’obbligo e un inadempimento qualificato, mentre il mandatario deve provare il diligente adempimento; la mancanza di risultati può essere indice di negligenza se corroborata da altri elementi.
  • Cassazione civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419: la diligenza dovuta è quella di un soggetto di media avvedutezza; il fatto del terzo libera il mandatario solo se estraneo a ogni suo obbligo di ordinaria diligenza e se egli non ha omesso i rimedi utili a rimuovere l’ostacolo.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 agosto 1990, n. 8099: anche il provvedimento dell’autorità libera il mandatario solo se totalmente estraneo alla sua volontà e se egli ha sperimentato i rimedi amministrativi o giurisdizionali esigibili.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 aprile 1980, n. 2200: il minor rigore per il mandato gratuito incide sulla valutazione della colpa, non sull’entità del danno risarcibile, che resta l’intero pregiudizio conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
  • Cassazione civile, sez. III, 24 febbraio 1987, n. 1929: le circostanze da comunicare comprendono anche quelle preesistenti, note al mandatario prima o al momento del conferimento, perché la norma mira a riequilibrare la conoscenza tra le parti.
  • Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 1982, n. 588: la diligenza si estende agli atti preparatori e comprende l’informazione tempestiva sulle procedure e sui termini di prescrizione; la revoca del mandato non esclude la responsabilità per l’omessa informativa dovuta in precedenza.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044: il silenzio del mandante non comporta revoca tacita; il mandatario deve interpellarlo e, finché non è revocato, compiere gli adempimenti necessari a tutelarne i diritti.

Rapporti con altre norme

L’art. 1710 c.c. specifica l’art. 1176 c.c. e opera secondo il regime probatorio dell’art. 1218 c.c.; per il danno rilevano gli artt. 1223 e 1227 c.c. Si integra con l’art. 1708 c.c. (atti necessari), con l’art. 1711 c.c. (limiti del mandato e istruzioni), con l’art. 1712 c.c. (comunicazione dell’eseguito) e con l’art. 1713 c.c. (rendiconto), che costituisce lo strumento per verificare la diligenza della gestione. Per le prestazioni professionali dell’avvocato rileva l’art. 2236 c.c.; per gli intermediari finanziari, gli obblighi di diligenza e informazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.