1. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
2. La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1713 c.c. pone a carico del mandatario due obblighi distinti: rendere al mandante il conto del proprio operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il secondo comma limita l’efficacia della dispensa preventiva dal rendiconto, che non opera nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.
La ratio discende dalla struttura del mandato: il mandatario agisce per conto altrui, sicché i risultati economici della sua attività appartengono al mandante. Il rendiconto è lo strumento con cui il mandante viene messo in condizione di conoscere entrate, uscite e modalità di gestione e di valutarne la correttezza; la rimessione assicura che ciò che è stato acquisito per suo conto entri effettivamente nel suo patrimonio. Il limite alla dispensa impedisce che una clausola di favore si trasformi in uno schermo per gestioni infedeli. Il testo è quello del 1942.
Contenuto della disposizione
rendiconto: consiste in un’esposizione analitica, sottoscritta dal mandatario, delle somme incassate e degli esborsi con le relative causali e dei documenti giustificativi, nonché di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare se la gestione sia stata conforme ai criteri di buona amministrazione degli artt. 1176 e 1710 c.c.; non basta un elenco di spese privo di spiegazioni;
rimessione: riguarda denaro, beni e diritti ricevuti a causa del mandato, compresi i frutti; il mandatario non può trattenerli salvo che il mandato lo preveda o sia conferito anche nel suo interesse;
momento: l’obbligo sorge con l’esecuzione del mandato e in ogni caso di cessazione dell’attività gestoria, per revoca, impossibilità o morte;
dispensa: può essere espressa o tacita e deve essere provata dal mandatario; non ha effetto se il mandatario ha agito con dolo o colpa grave.
L’obbligo è trasmissibile: alla morte del mandante passa a favore dei suoi eredi, alla morte del mandatario grava sui suoi eredi.
Profili applicativi
Il contenzioso più diffuso nasce dalle procure sui conti correnti e dalle procure generali rilasciate a figli, fratelli o nipoti di persone anziane. Chi ha esercitato una procura si presume mandatario e deve rendere il conto; nel giudizio di rendiconto è lui, anche se convenuto, a dover dimostrare entità e causale di incassi ed esborsi e la correttezza della gestione. La semplice allegazione di aver agito con il consenso del mandante non prova la dispensa e non sposta l’onere sull’erede che chiede il conto.
La dispensa preventiva, anche quando validamente pattuita, ha effetti soltanto probatori: non esonera dall’obbligo sostanziale di restituire le somme e sposta sul mandante l’onere di indicare specifiche distrazioni, ma solo dopo che il mandatario abbia fornito le informazioni essenziali. Il rendiconto può essere chiesto con il procedimento degli artt. 263-265 c.p.c., previo accertamento dell’obbligo, oppure come domanda ordinaria accompagnata dalla condanna al pagamento del saldo; il giudice può condannare al pagamento anche senza preventivo ordine di deposito del conto, se risulta che il conto non è stato reso.
Attenzione alla scelta dell’azione: chi agisce per ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) anziché per inadempimento del mandato deve provare l’assenza di causa dei pagamenti, e l’omesso rendiconto non inverte quell’onere.
Orientamenti giurisprudenziali
Cassazione civile, sez. III, ord. 23 luglio 2026, n. 23958: la dispensa dal rendiconto deve essere provata dal mandatario e non può desumersi dalla sola allegazione del consenso del mandante; l’obbligo si trasmette agli eredi del mandante, legittimati ad agire.
Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33822: la dispensa preventiva opera solo sul piano probatorio e non esonera dall’obbligo di restituzione; l’onere del mandante di contestare singole partite sorge dopo che il mandatario abbia fornito le informazioni essenziali, e la dispensa cade in caso di dolo o colpa grave.
Cassazione civile, sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10479: la dichiarazione alla banca che autorizza le operazioni del delegato libera l’istituto dalle verifiche, ma non esonera il delegato dal rendiconto; nel giudizio il mandatario deve provare somme, causali ed elementi utili a valutarne l’operato.
Cassazione civile, sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7153: l’obbligo sorge con l’esecuzione del mandato e in ogni caso di cessazione dell’attività gestoria; l’ignoranza del mandante sugli esiti dell’incarico è proprio la condizione che il rendiconto mira a rimuovere.
Cassazione civile, sez. III, ord. 5 febbraio 2025, n. 2810: nel giudizio di ripetizione dell’indebito promosso dal mandante, l’omesso rendiconto non inverte l’onere di provare la mancanza di causa dei pagamenti.
Cassazione civile, sez. III, ord. 29 maggio 2018, n. 13383: il rendiconto richiede un’esposizione analitica sottoscritta con i giustificativi; non basta un mero elenco di passività privo di indicazioni sui beni e sulla loro gestione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cassazione civile, sez. II, 8 luglio 2016, n. 14063: la dispensa non ha effetto in caso di dolo o colpa grave; il mandatario che ha disposto dei beni del mandante con atti simulati in conflitto di interessi non può invocarla.
Rapporti con altre norme
L’art. 1713 c.c. presuppone gli artt. 1710 e 1176 c.c., che forniscono il metro di valutazione della gestione, e si distingue dall’art. 1712 c.c., la cui approvazione tacita non si estende al rendiconto. Sul piano processuale rilevano gli artt. 263-266 c.p.c.; per l’indebito, l’art. 2033 c.c. Obblighi analoghi gravano sul gestore di affari (art. 2030 c.c.), sull’amministratore di condominio (art. 1130, n. 10, c.c.), sul tutore (art. 385 c.c.) e sull’amministratore di sostegno; per il mandatario che agisce nel proprio interesse rileva l’art. 1723 c.c.
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Inquadramento e ratio
L’art. 1713 c.c. pone a carico del mandatario due obblighi distinti: rendere al mandante il conto del proprio operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il secondo comma limita l’efficacia della dispensa preventiva dal rendiconto, che non opera nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.
La ratio discende dalla struttura del mandato: il mandatario agisce per conto altrui, sicché i risultati economici della sua attività appartengono al mandante. Il rendiconto è lo strumento con cui il mandante viene messo in condizione di conoscere entrate, uscite e modalità di gestione e di valutarne la correttezza; la rimessione assicura che ciò che è stato acquisito per suo conto entri effettivamente nel suo patrimonio. Il limite alla dispensa impedisce che una clausola di favore si trasformi in uno schermo per gestioni infedeli. Il testo è quello del 1942.
Contenuto della disposizione
L’obbligo è trasmissibile: alla morte del mandante passa a favore dei suoi eredi, alla morte del mandatario grava sui suoi eredi.
Profili applicativi
Il contenzioso più diffuso nasce dalle procure sui conti correnti e dalle procure generali rilasciate a figli, fratelli o nipoti di persone anziane. Chi ha esercitato una procura si presume mandatario e deve rendere il conto; nel giudizio di rendiconto è lui, anche se convenuto, a dover dimostrare entità e causale di incassi ed esborsi e la correttezza della gestione. La semplice allegazione di aver agito con il consenso del mandante non prova la dispensa e non sposta l’onere sull’erede che chiede il conto.
La dispensa preventiva, anche quando validamente pattuita, ha effetti soltanto probatori: non esonera dall’obbligo sostanziale di restituire le somme e sposta sul mandante l’onere di indicare specifiche distrazioni, ma solo dopo che il mandatario abbia fornito le informazioni essenziali. Il rendiconto può essere chiesto con il procedimento degli artt. 263-265 c.p.c., previo accertamento dell’obbligo, oppure come domanda ordinaria accompagnata dalla condanna al pagamento del saldo; il giudice può condannare al pagamento anche senza preventivo ordine di deposito del conto, se risulta che il conto non è stato reso.
Attenzione alla scelta dell’azione: chi agisce per ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) anziché per inadempimento del mandato deve provare l’assenza di causa dei pagamenti, e l’omesso rendiconto non inverte quell’onere.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1713 c.c. presuppone gli artt. 1710 e 1176 c.c., che forniscono il metro di valutazione della gestione, e si distingue dall’art. 1712 c.c., la cui approvazione tacita non si estende al rendiconto. Sul piano processuale rilevano gli artt. 263-266 c.p.c.; per l’indebito, l’art. 2033 c.c. Obblighi analoghi gravano sul gestore di affari (art. 2030 c.c.), sull’amministratore di condominio (art. 1130, n. 10, c.c.), sul tutore (art. 385 c.c.) e sull’amministratore di sostegno; per il mandatario che agisce nel proprio interesse rileva l’art. 1723 c.c.