Art. 1713 c.c. Obbligo di rendiconto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

2. La dispensa preventiva dall’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1713 c.c. pone a carico del mandatario due obblighi distinti: rendere al mandante il conto del proprio operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. Il secondo comma limita l’efficacia della dispensa preventiva dal rendiconto, che non opera nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.

La ratio discende dalla struttura del mandato: il mandatario agisce per conto altrui, sicché i risultati economici della sua attività appartengono al mandante. Il rendiconto è lo strumento con cui il mandante viene messo in condizione di conoscere entrate, uscite e modalità di gestione e di valutarne la correttezza; la rimessione assicura che ciò che è stato acquisito per suo conto entri effettivamente nel suo patrimonio. Il limite alla dispensa impedisce che una clausola di favore si trasformi in uno schermo per gestioni infedeli. Il testo è quello del 1942.

Contenuto della disposizione

  • rendiconto: consiste in un’esposizione analitica, sottoscritta dal mandatario, delle somme incassate e degli esborsi con le relative causali e dei documenti giustificativi, nonché di tutti gli elementi di fatto che consentono di valutare se la gestione sia stata conforme ai criteri di buona amministrazione degli artt. 1176 e 1710 c.c.; non basta un elenco di spese privo di spiegazioni;
  • rimessione: riguarda denaro, beni e diritti ricevuti a causa del mandato, compresi i frutti; il mandatario non può trattenerli salvo che il mandato lo preveda o sia conferito anche nel suo interesse;
  • momento: l’obbligo sorge con l’esecuzione del mandato e in ogni caso di cessazione dell’attività gestoria, per revoca, impossibilità o morte;
  • dispensa: può essere espressa o tacita e deve essere provata dal mandatario; non ha effetto se il mandatario ha agito con dolo o colpa grave.

L’obbligo è trasmissibile: alla morte del mandante passa a favore dei suoi eredi, alla morte del mandatario grava sui suoi eredi.

Profili applicativi

Il contenzioso più diffuso nasce dalle procure sui conti correnti e dalle procure generali rilasciate a figli, fratelli o nipoti di persone anziane. Chi ha esercitato una procura si presume mandatario e deve rendere il conto; nel giudizio di rendiconto è lui, anche se convenuto, a dover dimostrare entità e causale di incassi ed esborsi e la correttezza della gestione. La semplice allegazione di aver agito con il consenso del mandante non prova la dispensa e non sposta l’onere sull’erede che chiede il conto.

La dispensa preventiva, anche quando validamente pattuita, ha effetti soltanto probatori: non esonera dall’obbligo sostanziale di restituire le somme e sposta sul mandante l’onere di indicare specifiche distrazioni, ma solo dopo che il mandatario abbia fornito le informazioni essenziali. Il rendiconto può essere chiesto con il procedimento degli artt. 263-265 c.p.c., previo accertamento dell’obbligo, oppure come domanda ordinaria accompagnata dalla condanna al pagamento del saldo; il giudice può condannare al pagamento anche senza preventivo ordine di deposito del conto, se risulta che il conto non è stato reso.

Attenzione alla scelta dell’azione: chi agisce per ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) anziché per inadempimento del mandato deve provare l’assenza di causa dei pagamenti, e l’omesso rendiconto non inverte quell’onere.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 luglio 2026, n. 23958: la dispensa dal rendiconto deve essere provata dal mandatario e non può desumersi dalla sola allegazione del consenso del mandante; l’obbligo si trasmette agli eredi del mandante, legittimati ad agire.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 dicembre 2025, n. 33822: la dispensa preventiva opera solo sul piano probatorio e non esonera dall’obbligo di restituzione; l’onere del mandante di contestare singole partite sorge dopo che il mandatario abbia fornito le informazioni essenziali, e la dispensa cade in caso di dolo o colpa grave.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10479: la dichiarazione alla banca che autorizza le operazioni del delegato libera l’istituto dalle verifiche, ma non esonera il delegato dal rendiconto; nel giudizio il mandatario deve provare somme, causali ed elementi utili a valutarne l’operato.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 25 marzo 2026, n. 7153: l’obbligo sorge con l’esecuzione del mandato e in ogni caso di cessazione dell’attività gestoria; l’ignoranza del mandante sugli esiti dell’incarico è proprio la condizione che il rendiconto mira a rimuovere.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 5 febbraio 2025, n. 2810: nel giudizio di ripetizione dell’indebito promosso dal mandante, l’omesso rendiconto non inverte l’onere di provare la mancanza di causa dei pagamenti.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 29 maggio 2018, n. 13383: il rendiconto richiede un’esposizione analitica sottoscritta con i giustificativi; non basta un mero elenco di passività privo di indicazioni sui beni e sulla loro gestione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. II, 8 luglio 2016, n. 14063: la dispensa non ha effetto in caso di dolo o colpa grave; il mandatario che ha disposto dei beni del mandante con atti simulati in conflitto di interessi non può invocarla.

Rapporti con altre norme

L’art. 1713 c.c. presuppone gli artt. 1710 e 1176 c.c., che forniscono il metro di valutazione della gestione, e si distingue dall’art. 1712 c.c., la cui approvazione tacita non si estende al rendiconto. Sul piano processuale rilevano gli artt. 263-266 c.p.c.; per l’indebito, l’art. 2033 c.c. Obblighi analoghi gravano sul gestore di affari (art. 2030 c.c.), sull’amministratore di condominio (art. 1130, n. 10, c.c.), sul tutore (art. 385 c.c.) e sull’amministratore di sostegno; per il mandatario che agisce nel proprio interesse rileva l’art. 1723 c.c.