Art. 166 c.c. Capacità dell’inabilitato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall’inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l’assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.