Art. 160 c.c. Diritti inderogabili
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
1. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.
Testo in vigore dal 20 settembre 1975
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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